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TAR Lazio Roma sez. III quater 26/6/2026 n. 11701

TAR Lazio Roma sez. III quater 26/6/2026 n. 11701

Tar Lazio roma

L’operatore economico che richiede la secretazione dell’offerta tecnica non può limitarsi a una mera affermazione sulla appartenenza di certe informazioni al patrimonio aziendale o alla peculiarità dell’offerta, né invocare in modo generico il rischio di divulgazione del know how. 

È necessario che individui in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza o conoscenza che intende mantenere riservata, e dimostri che essa procuri un reale e concreto vantaggio concorrenziale al proprio concorrente. 

Nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, poiché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti; tale qualifica deve essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti.

«È necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata».

La pronuncia trae origine dall’impugnazione della decisione della stazione appaltante di mettere a disposizione degli operatori economici utilmente classificati l’offerta relativa al lotto n. 2, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, respingendo l’istanza di oscuramento di alcune parti dell’offerta tecnica presentata dalla parte ricorrente.

A fondamento del ricorso veniva dedotto che la documentazione oggetto della richiesta di secretazione contenesse informazioni riconducibili al patrimonio di conoscenze tecnico-organizzative dell’operatore economico, la cui divulgazione avrebbe comportato un indebito pregiudizio concorrenziale.

Il TAR Lazio, Roma, ha respinto il ricorso, ribadendo che la richiesta di oscuramento può essere accolta esclusivamente qualora l’operatore economico dimostri, mediante allegazioni specifiche e adeguatamente comprovate, la sussistenza di effettivi segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale.

Tali informazioni devono, infatti, presentare carattere oggettivamente riservato, avere un valore economico in quanto segrete ed essere sottoposte a idonee misure di tutela.

Il Collegio ha evidenziato che il mero richiamo al know-how aziendale o all’originalità dell’offerta non è sufficiente a giustificare la limitazione del diritto di accesso, essendo invece necessario individuare puntualmente le informazioni che si assumono riservate e dimostrare il concreto vantaggio competitivo derivante dalla loro segretezza.

Il TAR ha pertanto ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “La dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico – industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta”(Cons. Stato, n. 1437 del 2021; Corte di Giustizia UE, sez. IV,17 novembre 2022, C-54/21)”.

La sentenza ribadisce, dunque, che la tutela dei segreti tecnici e commerciali costituisce un’eccezione al principio di trasparenza delle procedure di evidenza pubblica e, in quanto tale, richiede una rigorosa dimostrazione da parte dell’operatore economico che invoca la secretazione dell’offerta tecnica.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la decisione della Stazione Appaltante di consentire l’ostensione dell’offerta tecnica, in assenza della dimostrazione dei presupposti richiesti per giustificare una limitazione del diritto di accesso.

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