Con il parere in commento, il Consiglio ha chiarito che con riferimento ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale ai sensi dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, non sussiste alcun obbligo di oscuramento di dati, notizie o informazioni, inclusi i dati personali e giudiziari, nei confronti dei soggetti legittimati all’accesso.
L’unica eccezione riguarda i segreti tecnici e commerciali contenuti nell’offerta tecnica, e opera esclusivamente qualora l’operatore economico abbia presentato una motivata richiesta di oscuramento e la stessa sia stata accolta dalla stazione appaltante.
Il chiarimento supera l’orientamento dell’ANAC con cui questa aveva prospettato un generalizzato obbligo di oscuramento in capo alle stazioni appaltanti, tesi che aveva dato luogo a contestazioni e ricorsi, in quanto di ostacolo alla verifica della legittimità dell’aggiudicazione, come nel caso dei dati tratti dai casellari giudiziari.
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