Consiglio di Stato sez. V 29/1/2026 n. 795 – L’operatore economico che concorre a un affidamento di servizi e propone, a titolo di miglioria premiale, l’esecuzione di lavori pubblici, è tenuto a possedere i requisiti di qualificazione (SOA o requisiti semplificati ex art. 28 All. II.12) prescritti per tali prestazioni. La natura mista del contratto sorge nel momento in cui la prestazione entra a far parte dell’oggetto dell’offerta, indipendentemente dalla classificazione originaria operata dalla stazione appaltante.
Con la sentenza in esame, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha deciso sugli appelli proposti da Eureka S.r.l. e da Sant’Elena Service Group S.r.l. avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 424, concernente la procedura di gara indetta dal Comune di Moncalieri per l’affidamento dei servizi necroscopici e di vigilanza, custodia, manutenzione del verde e manutenzione ordinaria del cimitero cittadino e del cimitero di Revigliasco.
Nel caso di specie, il Comune aveva indetto una procedura di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, l’attribuzione di un punteggio premiale per la realizzazione gratuita di talune opere di miglioria. All’esito della procedura, l’aggiudicazione veniva disposta in favore di Sant’Elena Service Group S.r.l., mentre Eureka S.r.l. si collocava al secondo posto in graduatoria.
La seconda classificata, pertanto, proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte, deducendo l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio premiale in favore dell’aggiudicataria, in quanto priva dei requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione dei lavori offerti a titolo di miglioria. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, disponendo tuttavia l’annullamento dell’intera procedura di gara e dichiarando l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato.
Avverso tale decisione proponevano appello entrambe le società partecipanti alla procedura. Eureka S.r.l., in particolare, deduceva l’erroneità della sentenza per vizio di ultrapetizione, sul rilievo che il T.A.R. aveva disposto l’annullamento dell’intera procedura di gara, sebbene la ricorrente avesse chiesto esclusivamente l’annullamento dell’aggiudicazione, insistendo per il subentro nel contratto. Sant’Elena Service Group S.r.l., invece, censurava la pronuncia nella parte in cui aveva ricondotto l’affidamento in esame alla categoria dei contratti misti di servizi e lavori, sostenendo che, in base alla disciplina di gara, le opere di miglioria avrebbero dovuto rilevare esclusivamente nella fase esecutiva del rapporto e che, pertanto, il possesso dei requisiti di qualificazione non potesse essere richiesto quale requisito di partecipazione alla procedura selettiva.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, il T.A.R., nel disporre l’annullamento dell’intera procedura di gara, aveva pronunciato oltre i limiti del petitum, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel merito, tuttavia, il Collegio riteneva fondate le censure sostanziali proposte da Eureka S.r.l., affermando che l’offerta di lavori edilizi a titolo di miglioria, ancorché inserita nell’ambito di un appalto qualificato come di servizi, determinava la configurazione di un contratto misto, con conseguente applicazione della disciplina in materia di qualificazione per l’esecuzione dei lavori.
Ad avviso della Quinta Sezione, la mancata previsione espressa, nella lex specialis, dei requisiti di qualificazione per i lavori risultava supplita dal meccanismo di eterointegrazione delle norme imperative del Codice dei contratti pubblici, non potendo l’operatore economico invocare un legittimo affidamento su una disciplina di gara lacunosa.
In particolare, i giudici di Palazzo Spada precisavano che “in base alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (art. 14, comma 18, del d.lgs. 36/2023 vigente ratione temporis), l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto, indipendentemente dalla rilevanza di dette prestazioni rispetto al complessivo oggetto dell’appalto. Detto regime convive con la previsione della prevalenza della prestazione principale, al fine di determinare le regole di aggiudicazione. Pertanto, negli appalti misti il concorrente deve essere qualificato per ogni prestazione contemplata dall’oggetto del contratto stesso, e quindi anche per le prestazioni di lavori, a prescindere dalla preponderanza, o meno, di detta prestazione rispetto all’attività di servizi (rilevante invece per individuare la procedura applicabile) (in tal senso, in relazione a procedure disciplinate dal d.lgs. 50/2016 Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2021 n. 7417 e 13 luglio 2020 n. 4501; cfr. nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9770).
In tale prospettiva, dunque, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti prima di procedere all’attribuzione del punteggio premiale ovvero, in difetto, attribuire un punteggio pari a zero per i sub-criteri relativi alle migliorie.
In ragione delle sopra richiamate argomentazioni, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza gravata, ha accolto l’appello proposto da Eureka S.r.l., respinto quello di Sant’Elena Service Group S.r.l. e ha disposto l’annullamento del solo provvedimento di aggiudicazione, dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato e ordinando il subentro di Eureka S.r.l. nell’esecuzione dell’appalto.


