Con il parere n. 3942 dell’11 novembre 2025 il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha chiarito se l’acquisizione della documentazione antimafia sia un’attività afferente alla fase di pre-aggiudicazione oppure riguardi la fase meramente pre-contrattuale finalizzata alla stipula del contratto.
Secondo il Ministero, “l’acquisizione della documentazione antimafia è funzionale prevalentemente alla fase di stipula/conclusione del contratto, e non è condizione necessaria ex ante per disporre l’aggiudicazione”. Tale conclusione appare coerente con la struttura normativa delineata dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), che prevede che l’informazione/comunicazione antimafia debba essere richiesta al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto”.
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