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L’aumento dei costi dei lavori in corso d’opera non osta alla reintegrazione in forma specifica

L’aumento dei costi dei lavori in corso d’opera non osta alla reintegrazione in forma specifica

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato sez. V 20/11/2025 n. 9076 – L’aumento dei costi dei lavori in corso d’opera, intervenuto tra l’aggiudicazione originaria e la fase di subentro – a seguito di un giudicato che ha annullato l’aggiudicazione al primo classificato – non osta alla reintegrazione in forma specifica. Il subentrante ha infatti il diritto di eseguire l’appalto e può legittimamente attivare le procedure per la revisione dei prezzi o il riconoscimento di maggiori oneri, secondo la disciplina vigente, non potendo l’incremento dei costi essere utilizzato per eludere l’obbligo di subentro da parte dell’Impresa.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha stabilito che il rimedio del subentro nel contratto – quale reintegrazione in forma specifica – prevale sulla richiesta di risarcimento per equivalente, anche a fronte di un mutamento delle condizioni di mercato che abbia reso l’affare meno conveniente per l’aggiudicatario subentrante.

La società subentrante in un contratto di appalto di lavori già parzialmente eseguiti dall’originario stipulante – nelle more dell’avvio dell’esecuzione – ha agito di fronte al Tribunale amministrativo per la Campania chiedendo il risarcimento del danno per equivalente monetario, non ritenendo sussistere le condizioni del ristoro in forma specifica costituito dal mero subentro nel contratto, in ragione, sostanzialmente, dell’incremento dei costi per eseguire l’appalto e per l’asserita incompatibilità e insostenibilità finanziaria dei progetti proposti dal precedente Consorzio rispetto a quello proprio.

Il T.A.R. ha invece ritenuto che l’Amministrazione avesse posto in essere tutte le condotte dovute in esecuzione della sentenza e dato effettivo e concreto avvio al procedimento di subentro del ricorrente.

È stato piuttosto l’operatore economico che, in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione dell’offerta, ha di fatto iniziato ad opporsi al subentro, rappresentando ostacoli di natura economica e tecnica, tuttavia, non sufficientemente solidi da giustificare il rifiuto al subentro, secondo il giudice di primo grado.

Con sentenza n. 1869 del 2025, pertanto, il Tribunale ha respinto il ricorso, valutando le pretese di parte ricorrente quale frutto di un comportamento scarsamente collaborativo nei confronti dell’Amministrazione comunale, la cui condotta non risultava essere dilatoria né elusiva.

Il Consorzio ha adito il Consiglio di Stato escludendo la possibilità di ritenere la propria condotta scarsamente collaborativa e pretenziosa e insistendo per la condanna al risarcimento per equivalente.

Il Collegio, nel confermare la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello ritenendo che il subentro, oltre che possibile, fosse altresì adeguato al comune interesse delle parti, anche sulla base della percentuale dello stato di consistenza delle opere realizzate, inferiore al 40% (37,44%) e ha rammentato che, con riguardo all’incremento dei costi, l’esecutore dei lavori ha sempre la possibilità, laddove sussistano i presupposti, di richiedere ed ottenere la revisione dei prezzi, sulla base delle condizioni dell’offerta proposte dal subentrante medesimo.

Infine, in relazione alla domanda risarcitoria ha confermato la decisione del TAR di rimettere al potere e all’istruttoria dell’Amministrazione la valutazione dell’eventuale liquidazione da fare al creditore, sulla base dei seguenti criteri: “analisi e scomposizione preventiva dell’offerta economica presentata in gara dal Consorzio, anche tramite ulteriori dati acquisiti da quest’ultimo; quantificazione dell’utile preventivato – decurtazione in via equitativa, pari al 40% della somma così determinata, per assenza di dimostrazione in giudizio, da parte del ricorrente, di non avere potuto utilizzare in altri appalti le risorse e le capacità aziendali non impiegate nel servizio oggetto di gara (in conformità alla regola del cd. aliunde perceptum); – calcolo degli interessi legali sulla somma finale da liquidare, con decorrenza dal momento della stipula del contratto con l’aggiudicataria e fino al soddisfo”, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

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