Con la delibera n. 92 dell’11 marzo 2026, l’ANAC ha messo a disposizione modelli standardizzati per la resa delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, all’atto della nomina, e, annualmente, sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, così come previsto dall’art. 20 del medesimo. Sono dieci i nuovi moduli dichiarativi, distinti per tipologia di ente, di cui possono avvalersi volontariamente le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti di diritto privato in controllo pubblico che conferiscono un incarico, approvati sulla base dell’esigenza di agevolare l’attività di controllo da parte dei Responsabili anticorruzione (Rpct), ma anche di semplificare l’adempimento degli obblighi dichiarativi a carico dei soggetti interessati e di responsabilizzare maggiormente questi ultimi.
I moduli dichiarativi saranno oggetto di una sperimentazione su base volontaria della durata di 12 mesi, che partirà dall’avviso in Gazzetta ufficiale sull’approvazione della delibera.
All’esito della sperimentazione, tali schemi potranno essere integrati e migliorati a seguito dei rilievi e delle esperienze pilota delle amministrazioni/enti coinvolti.
I modelli, grazie alla modalità uniforme di compilazione e rappresentazione, puntano anche a migliorare la gestione della sezione Amministrazione/Società Trasparente dei siti web istituzionali, dove tali dichiarazioni devono essere pubblicate, provvedendo preventivamente ad oscurare l’eventuale firma autografa del sottoscrittore. Non a caso, è previsto dalla delibera che gli schemi di pubblicazione predisposti da ANAC potranno essere utilizzati in futuro come base per l’implementazione della Piattaforma unica della trasparenza, nel rispetto della normativa sui dati personali.
Rispetto alle attività connesse a tali dichiarazioni, è sempre possibile chiedere un parere preventivo ad ANAC, ossia prima del conferimento di un incarico, con richiesta sottoscritta dal legale rappresentante o dal Rpct.
La delibera ricorda che, nonostante l’attività consultiva di ANAC non abbia carattere vincolante, nel caso in cui l’amministrazione si discosti dall’interpretazione resa dall’Autorità – conferendo ad esempio un incarico ritenuto nel parere inconferibile ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 – e sopraggiunga una segnalazione all’Autorità, quest’ultima potrà avviare un’attività di vigilanza.
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