Con il Parere n. 4207 del 21 aprile 2026, il MIT ha precisato che il requisito della cifra d’affari pari a 2,5 volte previsto dall’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 deve essere calcolato sull’intero importo posto a base di gara e non soltanto sulle categorie per le quali sia richiesta la classifica VIII.
Il Ministero ha evidenziato che la ratio della disposizione è quella di verificare la reale capacità economico-finanziaria dell’operatore rispetto all’esecuzione complessiva dell’appalto di rilevante importo.
Il parere richiama inoltre la sentenza TAR Puglia-Lecce n. 386/2024, secondo cui la classifica VIII rappresenta una soglia oltre la quale le stazioni appaltanti devono richiedere l’ulteriore requisito della cifra d’affari.
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