Consiglio di Stato sez. III 8/10/2025 n. 7898 – La mancata o generica indicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei documenti di gara costituisce una violazione di una norma imperativa (art. 34 del D.Lgs. 50/2016, ora art. 57 del D.Lgs. 36/2023), che rende la lex specialis illegittima e travolge l’intera procedura, inclusa l’aggiudicazione. Tale vizio non può essere sanato né “superato” dall’applicazione dei principi del risultato o della fiducia, i quali presuppongono il rispetto delle regole di legalità e non possono essere invocati per legittimare un affidamento avvenuto in spregio a norme poste a tutela di interessi superindividuali come quello ambientale
Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha affermato che la mancata o generica indicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei documenti di gara costituisce una violazione di una norma imperativa (art. 34 del D.Lgs. 50/2016, ora art. 57 del D.Lgs. 36/2023), che rende la lex specialis illegittima e travolge l’intera procedura, inclusa l’aggiudicazione.
Tale vizio non può essere sanato né “superato” dall’applicazione dei principi del risultato o della fiducia, i quali presuppongono il rispetto delle regole di legalità e non possono essere invocati per legittimare un affidamento avvenuto in spregio a norme poste a tutela di interessi superindividuali come quello ambientale.
La vicenda trae origine dalla gara-ponte bandita dall’Azienda Ospedaliera dei Colli per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, aggiudicata alla società Getec Italia S.p.A. e impugnata da Siram S.p.A. di fronte al TAR Campania per due ragioni: in via principale, perché nella gara la stazione appaltante non aveva inserito nella lex specialis e nel contratto i CAM pertinenti all’oggetto del servizio, ritenendo illegittimo “recuperarli” tramite soli punteggi migliorativi o richiami generici; in via subordinata, perché sarebbe stata viziata la composizione della commissione di gara.
Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che, pur mancando nella lex specialis l’inserimento formale dei CAM, la “sostenibilità ambientale” fosse comunque garantita in via equipollente dai richiami contenuti negli atti di gara e, soprattutto, dal contenuto dell’offerta tecnica della ricorrente, giudicata idonea a colmare i vuoti della disciplina.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover riformare tale impostazione, rilevando che: “Una volta accertato che la legge di gara non prevedeva l’inserimento obbligatorio (e non, dunque, nella parte relativa ai punteggi migliorativi) dei criteri ambientali minimi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, ciò determina l’illegittimità della stessa in ragione della impossibilità di supplire ad una simile carenza invalidante con la previsione di un recupero di tali criteri in sede di previsione di punteggi migliorativi” e che pertanto “non possa condividersi la conclusione del primo giudice secondo la quale la condotta della ricorrente avrebbe in qualche modo sanato la genericità del richiamo della lex specialis alla disciplina dei criteri ambientali”.
Ha dunque riformato la sentenza gravata, accogliendo il ricorso e annullando i provvedimenti impugnati, dichiarando l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more.



