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Le difficoltà esecutive derivanti dal rincaro dei materiali o da ritardi procedurali della stazione appaltante

Le difficoltà esecutive derivanti dal rincaro dei materiali o da ritardi procedurali della stazione appaltante

Tar Lazio roma

TAR Lazio Roma sez. I quater 10/6/2026 n. 10683 – Le difficoltà esecutive derivanti dal rincaro dei materiali o da ritardi procedurali della stazione appaltante non esonerano l’operatore economico dall’obbligo di presentarsi alla consegna dei lavori, né dall’onere di comunicare formalmente le ragioni ostative o attivare i rimedi normativi di revisione contrattuale; l’inerzia comunicativa dell’impresa legittima l’annotazione della risoluzione nel Casellario Informatico.

Con ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma, la società ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’ANAC aveva disposto l’annotazione nel Casellario informatico della risoluzione di un contratto d’appalto, disposta dalla stazione appaltante a seguito della mancata presentazione dell’affidataria alla consegna dei lavori.

La ricorrente contestava l’annotazione deducendo, tra l’altro, che la vicenda sarebbe stata connotata da alcune circostanze idonee a escludere la rilevanza della notizia ai fini del Casellario informatico. In particolare, a sostegno della propria tesi, la ricorrente allegava alcuni inadempimenti addebitabili alla stazione appaltante, ossia il ritardo nella stipula del contratto e nella fissazione della data di consegna dei lavori, nonché alcune criticità oggettive sopravvenute alla stipula, incidenti sull’esecuzione di parte delle prestazioni, tra cui le difficoltà di reperimento dei materiali ai prezzi di offerta, riconducibili al contesto economico successivo all’emergenza pandemica e al conflitto russo-ucraino.

Il Collegio, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento secondo cui il potere di annotazione dell’Autorità nel Casellario informatico non costituisce l’espressione di una discrezionalità amministrativa in senso proprio, ma integra una funzione di pubblicità-notizia, finalizzata a consentire alle stazioni appaltanti di disporre di un quadro informativo completo ai fini delle successive valutazioni sull’affidabilità professionale degli operatori economici.

In tale prospettiva, l’Autorità non è chiamata a sostituirsi al giudice competente nella valutazione del merito delle singole ragioni riguardanti la risoluzione contrattuale, dovendo invece verificare unicamente la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati, la conferenza della notizia e la sua utilità rispetto alle finalità proprie del Casellario.

Applicando i predetti principi al caso di specie, il T.A.R. ha ritenuto che i ritardi procedurali imputati alla stazione appaltante, pur non irrilevanti sul piano della correttezza dell’azione amministrativa, non fossero idonei a giustificare la condotta dell’operatore economico, che non si era presentato alle convocazioni senza previa comunicazione formale delle ragioni ostative alla consegna dei lavori.

Allo stesso modo, le criticità sopravvenute relative a parte degli interventi e le difficoltà di reperimento dei materiali ai prezzi di offerta non sono state considerate, di per sé, cause idonee a escludere la rilevanza dell’inadempimento, in assenza dell’attivazione tempestiva dei rimedi contrattuali o normativi previsti, quali la richiesta di revisione dell’oggetto contrattuale o dei prezzi, ovvero l’applicazione della disciplina emergenziale vigente.

Secondo il Collegio, infatti, le difficoltà esecutive derivanti dal rincaro dei materiali o dai ritardi procedurali della stazione appaltante non esonerano l’operatore economico dall’obbligo di presentarsi alla consegna dei lavori, né dall’onere di comunicare formalmente le ragioni ostative o di attivare i rimedi normativi di revisione contrattuale.

L’inerzia dell’impresa nell’invio della comunicazione riguardante le predette ragioni rende, quindi, non manifestamente infondata la segnalazione della risoluzione contrattuale e giustifica l’annotazione nel Casellario informatico.

In definitiva, il T.A.R. ha confermato il precedente orientamento a mente del quale “La notizia di una risoluzione contrattuale per mancata presentazione alla consegna dei lavori – in assenza di formale contestazione dell’oggetto contrattuale o di eccepita impossibilità sopravvenuta – è certamente utile per il Casellario Informatico, rispondendo ai presupposti di cui all’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016; nel contempo, è onere delle singole stazioni appaltanti «maneggiare con cura» tale notizia, non qualificandola ex se come ostativa all’aggiudicazione di altri appalti, ma come mero elemento valutativo da ponderare nel contesto della specifica procedura (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, n. 9906 del 28 maggio 2026).”.

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