Consiglio di Stato sez. V 24/4/2026 n. 3203 – Il divieto di offerte alternative o plurime — che opera quando la scelta di una soluzione esclude necessariamente la praticabilità delle altre, conferendo al concorrente un indebito vantaggio competitivo rispetto agli altri partecipanti (Cons. Stato, Sez. V, n. 4537/2024) — non trova applicazione diretta negli accordi quadro manutentivi aventi ad oggetto un numero elevato di cespiti immobiliari eterogenei per epoca, struttura e condizioni. In tali fattispecie, la proposizione di soluzioni tecniche differenziate per il medesimo tipo di intervento non integra un’offerta alternativa o plurima vietata, bensì costituisce una proposta migliorative adattata alla «pluralità degli edifici interessati, non uguali e neppure nello stesso stato»: «l’ambito peculiare di questi accordi-quadro manutentivi non consente un’applicazione diretta della giurisprudenza formatasi in tema di unicità dell’offerta, riguardante ipotesi di appalti di fornitura, e neppure una lettura rigorosa sulla indeterminatezza dell’offerta, preclusa proprio dall’oggetto dell’accordo».
Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato è intervenuto su una questione riguardante una procedura di affidamento aperta, avente ad oggetto un accordo quadro manutentivo, suddiviso in lotti, per la manutenzione di un numero elevatissimo di unità immobiliari, chiarendo che la proposizione di soluzioni migliorative da parte degli operatori economici nelle proprie offerte non costituisce alcuna violazione del c.d. divieto di offerta alternativa o plurima se le stesse rimangono nel perimetro prestazionale stabilito dalla stazione appaltante.
In particolare, la questione trae origine dall’impugnazione da parte di un Consorzio partecipante alla gara della sentenza del TAR che aveva già respinto i tre motivi aggiunti formulati dal ricorrente per l’impugnazione dei plurimi provvedimenti di aggiudicazione, basati sull’assunto che i diversi aggiudicatari dei lotti avevano disatteso le prescrizioni impartite nel disciplinare di gara poiché gli stessi avevano formulato differenziate offerte alternative e/o plurime con riguardo al rifacimento delle facciate intonacate.
Dunque, sulla base di ciò, parte appellante ricorreva dinanzi ai Giudici di Palazzo Spada al fine di far valere l’erroneità della sentenza impugnata per non avere il primo Giudice ravvisato alcuna violazione da parte degli operatori risultati aggiudicatari dell’art. 22 della lex specialis prescrivente l’esclusione di tutte le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o irregolari.
Ed infatti, sempre secondo il Consorzio, le offerte presentate dai rispettivi aggiudicatari dei lotti sarebbero state prive di base legale in quanto espressione di due soluzioni plurime e/o alternative non cumulabili e/o sovrapponibili con quanto richiesto dal Bando, la cui scelta di applicazione era rimessa alla discrezionalità della committenza.
Sul punto si è espresso il Consiglio di Stato, respingendo i motivi di gravame avanzati dal Consorzio appellante, precisando che “possono essere considerate proposte migliorative le precisazioni e integrazioni finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza però alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste“.
Ebbene, nel caso di specie trattandosi di appalto interessante un grande numero di edifici (circa 17.000 cespiti immobiliari), diversi per epoca, struttura e caratteristiche, il Collegio ha riconosciuto pienamente corretta la statuizione del primo Giudice che ha escluso la ravvisabilità di proposte alternative, dal momento che proprio il variegato oggetto dell’accordo quadro non consentiva di redigere una proposta unitaria.
Pertanto, in considerazione dell’ampio oggetto del contratto d’appalto, le soluzioni migliorative presentate dagli operatori economici aggiudicatari non fuoriuscendo dal perimetro proprio delle caratteristiche progettuali stabilite dalla stazione appaltante non davano luogo a varianti di progetto predeterminato.
Da ciò, ne è disceso che l’appello proposto dal Consorzio è stato quindi rigettato da parte del Consesso adito.



