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TAR Lazio sull’efficacia escludente dell’omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti per la configurazione di un illecito professionale

TAR Lazio sull’efficacia escludente dell’omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti per la configurazione di un illecito professionale

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Roma, Sez. II, 8.06.2021, n. 6810, sull’efficacia escludente dell’omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti per la configurazione di un illecito professionale

Partendo da un principio acclarato in giurisprudenza (Adunanza Plenaria n. 16/2020), il Giudice Amministrativo ha ribadito che nessuna automatica esclusione per “mendacio” potrebbe disporsi in riferimento alla omessa dichiarazione di fatti e circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della configurazione di un possibile illecito professionale e non ricadenti in alcuna causa di esclusione ad applicazione tassativa.

Perché possa disporsi l’invocata sanzione espulsiva è ritenuta, in ogni caso, necessaria la valutazione da parte della Stazione appaltante della concreta incidenza di quei fatti sull’affidabilità del concorrente.

Su tali premesse, nella fattispecie oggetto di disamina, la Stazione appaltante aveva valutato i fatti che nella prospettazione di parte ricorrente avrebbero dovuto integrare gli estremi del grave errore professionale anche all’esito di approfondita istruttoria svolta ai fini del giudizio di integrità professionale dell’aggiudicatario.

Per tale ragione il Collegio ha ritenuto che le valutazioni svolte dalla Stazione appaltante sui fatti dedotti dalla ricorrente nell’ambito del presente giudizio fossero da ritenersi esaustive in quanto sorrette da una disamina complessiva delle informazioni reperite e precedute dall’acquisizione di documentati chiarimenti da parte dell’operatore economico interessato. Il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico è, infatti, espressione di ampia discrezionalità da parte stazione appaltante, con la conseguenza che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale giudizio deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad evidenziare una mera “non condivisibilità” della valutazione stessa (cfr. Cons. St., Sez. III, 18 gennaio 2021, n. 505 e 518; Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 8 ottobre 2020 n. 5967 ).

Il Collegio ha quindi precisato, in ragione dei limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di carattere discrezionale, di non poter sostituirsi all’Amministrazione ma di doversi limitare a valutare la correttezza dell’esercizio del potere informato ai princìpi di ragionevolezza e proporzionalità e l’attendibilità della scelta effettuata dall’amministrazione.

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