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La previsione nella lex specialis della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica non trasforma quest’ultima in una “proroga contrattuale” o in un’opzione di rinnovo

La previsione nella lex specialis della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica non trasforma quest’ultima in una “proroga contrattuale” o in un’opzione di rinnovo

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato sez. III 10/2/2026 n. 1053 – La previsione nella lex specialis della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica non trasforma quest’ultima in una “proroga contrattuale” o in un’opzione di rinnovo. Mentre la proroga contrattuale deve essere calcolata nel valore totale dell’appalto ex art. 35 D.Lgs. 50/2016, la proroga tecnica rimane ancorata al presupposto oggettivo dell’urgenza di concludere una gara in corso e non può essere disposta se il termine del contratto è già scaduto o se la nuova gara non è stata ancora indetta.

Con la sentenza Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2026, n. 1116, il giudice d’appello torna a presidiare in modo particolarmente rigoroso i confini della proroga tecnica, riformando la pronuncia del T.A.R. Lazio n. 13307/2025 e annullando la determinazione del 14 aprile 2025 con cui il Ministero dell’Interno aveva disposto l’estensione di nove mesi dell’Accordo quadro relativo alla somministrazione di 550 unità di personale da impiegare presso le Questure per le procedure delle “quote flussi”.

La vicenda si innesta su una sequenza di estensioni già particolarmente significativa.

In particolare, a fronte di una durata originaria di sette mesi, l’Amministrazione aveva dapprima esercitato l’opzione di estensione di sei mesi prevista dagli atti di gara e, in prossimità dell’ulteriore scadenza, aveva anche fatto ricorso al “quinto d’obbligo”, arrivando infine a disporre la proroga “tecnica” ex art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016. Il T.A.R. aveva respinto il ricorso delle società affidatarie, ritenendo, in sostanza, che la proroga fosse riconducibile alla categoria della proroga “contrattuale”, in quanto prevista nella lex specialis.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato tale impostazione muovendo da un chiarimento preliminare che ha evidenti ricadute operative.

In particolare, ha affermato che “il sol fatto che la stazione appaltante riporti negli atti di gara […] la facoltà di disporre la proroga tecnica […] non consente di riqualificare quest’ultima […] come ‘proroga contrattuale’”, poiché la proroga contrattuale (opzione) e la proroga tecnica rispondono a presupposti e finalità differenti.

Mentre la proroga contrattuale deve essere calcolata nel valore totale dell’appalto ex art. 35 D.Lgs. 50/2016, la proroga tecnica rimane ancorata al presupposto oggettivo dell’urgenza di concludere una gara in corso e non può essere disposta se il termine del contratto è già scaduto o se la nuova gara non è stata ancora indetta.

Ne deriva un principio particolarmente rigoroso, secondo cui non è consentito utilizzare la proroga tecnica per compensare ritardi imputabili all’amministrazione, perché non “può ragionevolmente sostenersi che l’esigenza di garantire la continuità del servizio potesse di fatto giustificare il continuo rinvio dell’indizione di una nuova procedura di gara e – di converso – l’obbligo incondizionato dell’affidatario uscente ad assicurare il servizio oltre i termini di quanto inizialmente pattuito, tanto più a fronte di ricadute negative di carattere patrimoniale: a tal fine, infatti, l’amministrazione avrebbe pur sempre potuto attivare una procedura “ponte” senza previa pubblicazione del bando di gara, esperita in via d’urgenza dalla stazione appaltante in ragione della necessità di reperire le prestazioni oggetto di affidamento per un fabbisogno strettamente necessario (in termini, Cons. Stato, V, 11 maggio 2009 n. 2882; III, 5 giugno 2020, n. 3566)”.

Ed ancora, “In quanto istituto di carattere eccezionale, la cd. proroga “tecnica” non può essere utilizzata al di fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa in vigore (all’epoca, come già detto, data dal d.lgs. n. 50 del 2016), pena la sua illegittimità: in particolare, va ribadito che ai fini della proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo è necessario che il termine da prorogare non sia ancora scaduto, dovendo considerare tale principio applicabile in relazione ad ogni provvedimento amministrativo che sia sottoposto a un termine finale di efficacia”.

Applicando tali criteri al caso concreto, la sentenza valorizza due circostanze che, lette insieme, escludono i presupposti legittimanti la proroga tecnica.

Da un lato, “risulta per tabulas l’ampia dilatazione della durata dell’affidamento […] dai sette mesi iniziali si era infatti giunti a diciotto, ai quali avrebbero dovuto aggiungersene ulteriori nove”, senza che sia riscontrabile “una tempestiva attivazione” delle procedure di nuovo affidamento. Dall’altro lato, la nuova gara non era effettivamente in corso al momento della proroga, poiché “il 7 aprile 2025 […] il Ministero semplicemente delegava Invitalia” e il bando veniva pubblicato “solamente il successivo 7 maggio 2025, ad affidamento ormai concluso”.

Su tali basi, l’appello viene accolto, la proroga tecnica annullata e il Ministero condannato alle spese del doppio grado.

La sentenza si inserisce, in definitiva, nel solco di un orientamento volto a circoscrivere l’impiego della proroga tecnica entro i suoi presupposti tipici, riaffermandone la natura eccezionale e la sua funzione strumentale ad assicurare la continuità del servizio nel tempo strettamente necessario alla definizione di una procedura di gara già avviata.

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