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TAR sull’impugnabilità del bando e degli atti di gara da parte dell’operatore economico che non ha partecipato alla procedura

TAR sull’impugnabilità del bando e degli atti di gara da parte dell’operatore economico che non ha partecipato alla procedura

TAR Lombardia

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 25.06.2021, n. 1559, sull’impugnabilità del bando e degli atti di gara da parte dell’operatore economico che non ha partecipato alla procedura

Con la sentenza in oggetto, il T.A.R. Lombardia ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo la quale, affinché l’operatore economico possa impugnare il bando e gli atti di gara, la partecipazione alla gara è condizione imprescindibile, in quanto l’operatore del settore che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara non è legittimato a contestare le clausole di un bando di gara che non rivestano nei suoi confronti portata immediatamente escludente.

In particolare, nel caso della mancata suddivisione in lotti, il singolo operatore è tenuto a comprovare l’incidenza lesiva che tale misura ha determinato nei suoi confronti, comportando in concreto la mancata partecipazione alla gara.

Ciò posto, il TAR Lombardia ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 4/2018 secondo cui “Le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura”.

In relazione al caso di specie, il Collegio ha quindi confermato che la mancata partecipazione alla gara comporta l’inammissibilità della censura, dipendendo da una scelta propria dell’operatore, non condizionata dalla previsione della legge di gara circa il lotto unico per tutti i servizi oggetto di affidamento.

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