Con il parere n. 369 del 23 settembre 2026, ANAC ha stabilito che l’offerta tecnica presentata tramite piattaforma telematica, anche se priva di firma digitale, non può determinare l’esclusione automatica dalla gara.
Il parere segue l’orientamento giurisprudenziale che segue un approccio sostanzialistico: i vizi di sottoscrizione rilevano solo quando generano un’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
Nelle gare telematiche, l’accesso con credenziali e la tracciabilità delle operazioni garantiscono di norma la riconducibilità dell’offerta al concorrente, in coerenza con gli artt. 25 e 26 del d.lgs. 36/2023.
Quando la piattaforma consente di accertare con certezza la provenienza dell’offerta, l’assenza della firma non giustifica l’esclusione e non richiede neppure il soccorso istruttorio.



