Con atto approvato dal Consiglio dell’Autorità il 18 maggio 2026, l’ANAC ha chiarito che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari non si applicano direttamente alla Banca europea per gli investimenti, ma gravano sulle stazioni appaltanti italiane beneficiarie dei finanziamenti BEI, nel momento in cui affidano appalti finanziati con tali risorse.
L’Autorità ha evidenziato la peculiare natura giuridica della BEI, qualificata come soggetto dalla natura ibrida o ambivalente: da un lato banca dotata di autonoma personalità giuridica, operante sui mercati finanziari secondo logiche proprie degli operatori privati; dall’altro organismo dell’Unione europea, istituito per perseguire finalità di interesse generale.
Secondo ANAC, l’erogazione di finanziamenti da parte della BEI a favore di stazioni appaltanti italiane non può essere qualificata come affidamento di un appalto di mutuo da parte dell’amministrazione beneficiaria nei confronti della Banca. È infatti la BEI a selezionare i progetti da finanziare sulla base dei criteri stabiliti, con la conseguenza che l’operazione deve essere ricondotta alla concessione di un finanziamento pubblico, e in particolare di natura europea.
Ne deriva che la BEI non assume la qualifica di appaltatore pubblico e non è, pertanto, direttamente soggetta alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Diversamente, sono tenute a garantire la tracciabilità le stazioni appaltanti italiane che ricevono tali finanziamenti, in qualità di concessionarie di risorse pubbliche europee.
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