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L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici

L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici

Corte di Giustizia

Corte di Giustizia Europea sez. VII 16/4/2026 n. C-568/24 – L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letto in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 1 e 2, e con l’articolo 49 della direttiva 2014/24, deve essere interpretato nel senso che: i principi di trasparenza e di parità di trattamento, enunciati in tale articolo 18, paragrafo 1, non ostano a che, nell’ambito di un appalto pubblico di fornitura, un’amministrazione aggiudicatrice escluda un’offerta sulla base di specifiche tecniche, senza che, alla data di pubblicazione del bando di gara, queste ultime siano state oggetto di una giustificazione oggettiva nei documenti di gara, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 13, di detta direttiva.

La sentenza in esame riguarda la richiesta da parte della Corte d’appello della Romania, alla Corte di Giustizia UE, di una questione pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione della normativa europea: nello specifico, l’art. 2 par. 1 punto 13, l’art. 18 par.1, l’art. 42 par. da 1 a 4 e l’art. 49 della Direttiva 2014/24 UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, la cui ratio è quella di assicurare la massima concorrenza, trasparenza e non discriminazione tra gli operatori economici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione degli appalti pubblici.

La controversia nell’ambito della quale è scaturita la richiesta di pronuncia pregiudiziale era insorta a seguito della pubblicazione di un bando di gara di avvio di una procedura aperta, da parte di una struttura ospedaliera, avente ad oggetto la fornitura, installazione e messa in funzione di robot chirurgici. In particolare, la stazione appaltante, aveva posto a base di gara specifiche tecniche che prevedevano la fornitura di soli robot chirurgici di tipo “modulare e mobile” escludendo, così, i robot chirurgici di tipo “monoblocco”.

Un operatore economico – fornitore di robot chirurgici di tipo monoblocco – ritenendo che dette specifiche fossero in violazione dei principi fondamentali degli appalti pubblici – sanciti sia nel  diritto dell’Unione che nel diritto nazionale (L. 98/2016 dello Stato rumeno) – di parità di trattamento, concorrenza e massima partecipazione – ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo che fosse ingiunto alla stazione appaltante di eliminare le predette specifiche restrittive e discriminatorie al fine di consentire la partecipazione alla gara ad un numero più ampio di operatori. La stazione appaltante ha resistito in giudizio, adducendo che la scelta di soli robot di tipo modulare aveva una propria giustificazione in varie situazioni di tipo logistico degli edifici ospedalieri (dimensioni limitate degli spazi, necessità di spostare le attrezzature mediche da un’area dell’ospedale ad un’altra), con la conseguenza che, secondo la stazione appaltante, solo un robot di tipo modulare, in quanto più flessibile rispetto a quello monoblocco, era in grado di soddisfare le esigenze concrete dell’ospedale.

Il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso; l’operatore economico ha impugnato il provvedimento di primo grado dinanzi alla Corte di appello (giudice del rinvio) che ha chiesto la pronuncia alla Corte Ue nei termini sopra indicati.

La Corte, con la sentenza in commento affronta due profili sollevati dalla ricorrente.

Il primo, relativo alla necessità o meno di inserire già negli atti di gara le motivazioni che giustificano in modo oggettivo la scelta di determinate specifiche tecniche “restrittive”; il secondo relativo alla necessità o meno di prevedere l’equivalenza tra i prodotti oggetto del bando di gara.

Quanto al primo aspetto, la Corte Ue ha ritenuto che, secondo l’art. 18 par. 1 della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con l’art. 42, par. 1 e 2 e con l’art. 49 della stessa, “il principio di trasparenza non obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a fornire una giustificazione oggettiva che spieghi, dal suo punto di vista, il contenuto delle specifiche tecniche figuranti nella documentazione di gara di cui trattasi”.

Secondo la Corte di Giustizia, quindi, l’amministrazione aggiudicatrice non ha l’obbligo di motivare, già nel bando di gara, le ragioni delle scelte sottese alle specifiche tecniche.

Secondo la Corte, infatti, un siffatto obbligo motivazionale sarebbe troppo gravoso se non addirittura sproporzionato per la pubblica amministrazione, al punto di inficiare l’ampio margine di discrezionalità di cui essa è titolare nella determinazione delle sue esigenze e nella conseguente formulazione delle specifiche tecniche di un appalto.

Peraltro, aggiunge la Corte, se un siffatto obbligo fosse effettivamente esistente sin dalla redazione del bando di gara, sarebbe stato espressamente sancito dalla direttiva, come nel caso dell’obbligo per la stazione appaltante di indicare, già nel bando, i motivi per i quali ha deciso di non suddividere la gara in lotti.

Il secondo aspetto affrontato dalla Corte di giustizia attiene al contenuto delle specifiche tecniche, vale a dire le caratteristiche ed i requisiti prestazionali dei prodotti oggetto della fornitura per la quale era stata esperita la procedura di gara.

Nel caso di specie, l’amministrazione aggiudicatrice aveva optato per robot chirurgici di tipo modulare con determinate caratteristiche di peso, dimensioni, superficie occupata, flessibilità dei bracci, senza accompagnare detti requisiti con la menzione “o equivalente”.

La Corte, sul punto, ha fatto applicazione dei principi di cui all’art. 42 par. 4 della direttiva che vieta in linea di principio l’inclusione, nelle specifiche tecniche, di un riferimento ad una specifica fabbricazione, ad una provenienza determinata, ad un procedimento particolare caratteristico del prodotto forniti da un operatore specifico; detto riferimento, infatti, avrebbe l’effetto di favorire o eliminare talune imprese e dunque taluni prodotti dalla competizione.

Detto divieto, tuttavia, è soggetto ad una eccezione nel senso che, secondo l’art. 42 par. 4 della direttiva 2014/24, l’amministrazione, in via di eccezione, nei documenti di gara, può, nelle specifiche tecniche, includere i predetti specifici e dettagliati riferimenti funzionali dei prodotti ma deve accompagnare tale riferimento con la menzione “o equivalente”.

Oltre a detta eccezione, secondo la Corte di Giustizia, l’amministrazione ha la possibilità di introdurre nelle specifiche tecniche caratteristiche funzionali del prodotto (es. tipo di prodotto, dimensioni, flessibilità) molto dettagliate e specifiche, qualora detta esigenza discenda inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto.

In questo caso, secondo la Corte, spetta al giudice del rinvio valutare in concreto se la stazione appaltante, a causa del contesto concreto in cui debbono essere inseriti i robot chirurgici (es. dimensioni, peso, compartimentazione delle sale operatorie dell’ospedale) può legittimamente o meno inserire, nelle specifiche tecniche dell’appalto, solo i robot di tipo modulare, anche senza inserire la menzione “o equivalente”.

In sintesi,  l’art. 42 par. 1 e 4 della direttiva 2014/24, secondo la pronuncia in commento, “deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può prevedere nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di fornitura di un robot chirurgico, requisiti relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata nonché alla disposizione dei bracci del robot chirurgico oggetto dell’appalto in parola, senza che tali requisiti siano accompagnati dalla menzione “o equivalente” a meno che, alla luce dei documenti di gara, detti requisiti discendano inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto”.

(Valeria Girimonte)

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