Secondo quanto chiarito da ANAC con atto del 18 marzo 2026, l’affidamento di incarichi a psicologi scolastici impone alle istituzioni scolastiche una preliminare e attenta qualificazione della natura del rapporto.
In particolare, occorre distinguere tra incarichi di lavoro autonomo e veri e propri appalti di servizi di natura intellettuale, sulla base delle caratteristiche concrete del fabbisogno da soddisfare.
L’incarico può essere ricondotto all’ambito dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 quando la prestazione richiesta presenta i requisiti della elevata qualificazione, della temporaneità e della straordinarietà, risultando quindi funzionale a fronteggiare esigenze eccezionali e non programmabili.
In tali ipotesi, proprio per evitare un utilizzo distorto dello strumento contrattuale a copertura di bisogni permanenti, non è ammesso il rinnovo dell’incarico; inoltre, tali affidamenti restano esclusi dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e non richiedono l’acquisizione del CIG.
Diversamente, laddove l’amministrazione sia sin dall’origine consapevole che la prestazione è destinata a soddisfare esigenze stabili e reiterate nel tempo, e dunque non meramente occasionali, l’affidamento assume la qualificazione di appalto di servizi.
In questo caso trova applicazione la disciplina dei contratti pubblici, con conseguente obbligo di acquisire il CIG e di rispettare le relative regole procedurali.
Il discrimine individuato dall’Autorità risiede, dunque, nella natura temporanea o duratura del bisogno amministrativo: solo una corretta valutazione ex ante consente di individuare il corretto inquadramento giuridico dell’affidamento ed evitare possibili irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche.
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