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Consiglio di Stato. Quote di esecuzione delle lavorazioni nel RTI misto

Consiglio di Stato. Quote di esecuzione delle lavorazioni nel RTI misto

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. VII, 31.5.2022 n. 4425. Quote di esecuzione delle lavorazioni nel RTI misto

Il Supremo Consesso si è trovato ad affrontare il tema delle quote di esecuzione delle lavorazioni nel RTI misto, partendo dalle interpretazioni fornite dalla recentissima sentenza della Corte di giustizia UE, sez. IV, del 28 aprile 2022, C-642/20.

In virtù di tale ultima pronuncia, è stata ritenuta ostativa alla corretta applicazione della direttiva appalti n. 2014/24/UE la disciplina nazionale contenuta nell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 che impone alla mandataria del RTI di eseguire le prestazioni “in misura maggioritaria” rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la maggior parte dell’insieme delle prestazioni contemplate dall’appalto.

La Corte ha affermato che la normativa comunitaria (e, in particolare, la Direttiva 2014/24/UE) va interpretata nel senso che essa osta “ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”.

Inoltre, è stato affermato che “la volontà del legislatore dell’Unione, conformemente agli obiettivi di cui ai considerando 1 e 2 della medesima direttiva, consiste nel limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche”.

Da tale assunto ne è derivato che è difforme dalla normativa comunitaria una disciplina interna, quale quella recata dall’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, che invece impone al mandatario del R.T.I., in via generale e astratta, e secondo un criterio di tipo solamente quantitativo, di dover possedere sempre e comunque i requisiti prescritti dalla lex specialis ed eseguire le prestazioni in appalto in misura maggioritaria.

Il Consiglio di Stato ha quindi sostenuto che la pronuncia della Corte di Giustizia dovesse trovare applicazione anche nel caso di un raggruppamento di tipo misto, sgombrando il campo da dubbi interpretativi che, peraltro, la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva già affrontato e deciso nell’ottica della armonizzazione della disciplina interna alle norme unionali.

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