Con parere n. 3834 del 19 novembre 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla portata dell’articolo 120 del d.lgs. 36/2023, specificando che tra le circostanze ammesse dalla norma in materia di modifiche contrattuali “ricorre la ristrutturazione societaria, come ad esempio la trasformazione di un’impresa individuale a s.r.l.”.
In particolare, ai fini della corretta applicazione della disposizione richiamata, è stato precisato che “occorre che il nuovo operatore economico soddisfi gli iniziali criteri di selezione” e che “la trasformazione societaria comporti il trasferimento all’s.r.l. di tutti rapporti contrattuali pendenti dell’impresa individuale e non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto” ed infine che “non sia finalizzata ad eludere l‘applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124”.
La nuova società dovrà dunque dimostrare di possedere l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste.
Non è, infatti, consentito “cambiare le prestazioni oggetto dell’appalto, i termini di consegna, i prezzi, (…)”.
Il MIT ha inoltre rinviato al comunicato ANAC del 23 novembre 2023, secondo cui “nei casi di modifiche soggettive al contratto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso per accertare che la modifica non sia finalizzata a eludere il principio di rotazione degli affidamenti posto a garanzia del rispetto dei principi di concorrenza e di parità di trattamento”.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link



