Ordinanza Corte di Cassazione Sezioni unite civili 21/2/2026 n. 3887 – Il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto al controllo dell’osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione; ne consegue che non possono essere dedotti errori di diritto (in iudicando o in procedendo), restando l’interpretazione delle norme confinata entro i limiti interni della giurisdizione speciale
La decisione delle Sezioni Unite si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato in ordine ai limiti del sindacato esercitabile dalla Corte di cassazione sulle pronunce del giudice amministrativo, ribadendo che tale controllo è circoscritto ai soli limiti esterni della giurisdizione, e che non possono essere dedotti errori di diritto (in iudicando o in procedendo), restando l’interpretazione delle norme confinata entro i limiti interni della giurisdizione speciale. La vicenda trae origine da una gara pubblica per l’affidamento di un multiservizio tecnologico in ambito sanitario. Parte ricorrente, non risultando aggiudicatario né utilmente collocato in graduatoria, aveva impugnato gli atti di gara lamentando, tra l’altro, la violazione dell’obbligo di inserimento dei criteri ambientali minimi nella lex specialis. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse; il Consiglio di Stato, in riforma, aveva invece riconosciuto la sufficienza dell’interesse strumentale alla riedizione della gara, annullando gli atti impugnati. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., denunciando eccesso di giurisdizione. Le Sezioni Unite respingono integralmente le doglianze, chiarendo che la valutazione circa la sussistenza dell’interesse al ricorso rientra pienamente nell’ambito dei poteri del giudice amministrativo e costituisce espressione tipica dell’attività interpretativa e applicativa della norma. Anche ove si volesse ravvisare un errore nella qualificazione dell’interesse strumentale, si tratterebbe comunque di un error in iudicando, non sindacabile in sede di controllo sui limiti esterni della giurisdizione. Il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito giuridico della decisione amministrativa, né può essere utilizzato per contestare scelte ermeneutiche, per quanto opinabili.
Così statuendo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, riaffermando con chiarezza che il sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato non si estende alla correttezza delle soluzioni interpretative adottate, ma si arresta alla verifica del rispetto dei confini costituzionali della funzione giurisdizionale.



