Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti si esprimono sulla possibilità di corrispondere ai dipendenti della società in house gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. 36/2023
Con delibera n. 14 del 29 maggio 2026, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo hanno chiarito che gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 non spettano al personale delle società in house impegnato nelle procedure di affidamento a terzi gestite per conto dell’amministrazione controllante.
Nell’ambito dell’attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è stata effettuata un’articolata richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dell’art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, in relazione ad alcune questioni interpretative afferenti all’applicazione dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche.
In particolare, il Sindaco della Città di Roma aveva chiesto se fosse possibile riconoscere tali incentivi al personale di una propria società in house, in caso di coinvolgimento nelle funzioni tecniche relative a procedure di affidamento a terzi.
La Sezione regionale per il Lazio aveva rimesso il quesito alle Sezioni Riunite, rilevando orientamenti interpretativi non univoci nella giurisprudenza contabile consultiva e sottolineando la particolare rilevanza della questione, in ragione dell’ampio e crescente ricorso delle amministrazioni al modello in house per lo svolgimento delle attività tecniche.
Invero, la questione era emersa a fronte di due orientamenti divergenti: la Sezione Lombardia aveva aperto alla corresponsione degli incentivi, valorizzando il ruolo della società in house come longa manus dell’ente pubblico, mentre le Sezioni Puglia e Friuli-Venezia Giulia avevano negato l’estensione del beneficio oltre i confini del pubblico impiego in senso stretto.
Le Sezioni Riunite hanno risolto il dubbio partendo dal dato letterale dell’art. 45: il riferimento è esclusivamente al “proprio personale” dell’amministrazione.
Il personale delle società in house rimane, infatti, personale privato, assunto con procedure diverse dal concorso pubblico e il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi di diritto comune. La società mantiene una personalità giuridica distinta: circostanza che, nonostante il controllo analogo, impedisce di equipararne il personale a quello proprio dell’ente affidante.
Erogare gli incentivi significherebbe remunerare due volte la stessa funzione tecnica: l’amministrazione già remunera la società per le prestazioni dei propri tecnici tramite il contratto di servizio.
D’altronde la ratio della previsione degli incentivi sarebbe proprio quella di promuovere le professionalità interne accrescendo al contempo l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal mancato ricorso all’esterno per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti.
Resta ferma ovviamente la possibilità per la società partecipata di erogare gli incentivi ai propri dipendenti qualora essa agisca direttamente come stazione appaltante per i propri acquisti.
Per una lettura approfondita sul tema, si rimanda al link ufficiale con il testo della Delibera



