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TAR Lazio, Roma, Sez. I, 19.02.2021, n.2014

TAR Lazio, Roma, Sez. I, 19.02.2021, n.2014

Tar Lazio roma

Con la sentenza in commento, il TAR del Lazio ha avuto modo di chiarire che il meccanismo di esclusione automatica previsto dall’art 1, c. 3, D.L. 76/2020, così come convertito con modificazioni dalla L. 120/2021, a mente del quale “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”, opera obbligatoriamente, a prescindere da una specifica previsione della lex specialis di gara, per quanto concerne le procedure di gara indette nell’arco temporale di efficacia della disposizione normativa in questione (dal 17.7.2020 fino al 31.12.2021); tale meccanismo non è infatti oggetto di una facoltà liberamente esercitabile dalla Stazione appaltante, come si desume dal chiaro tenore letterale della norma.

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