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TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 febbraio 2021, n. 494

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 febbraio 2021, n. 494

TAR Lombardia

Con la sentenza in commento, il TAR Lombardia si è pronunciato in materia di requisiti di partecipazione alla gara per l’affidamento di lavori suddivisi in diversi livelli.

In particolare, nel caso in esame, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità della lex specialis di gara per violazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, concernente la determinazione del valore dell’appalto, in ragione del fatto che i requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara erano stati commisurati alla base d’asta del solo primo livello di lavori – per il quale era certa l’aggiudicazione al momento dell’indizione della gara – senza tener conto del secondo livello.

Sul punto, il Collegio ha chiarito che non vi è coincidenza tra il valore dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, e il valore dell’appalto cui fa riferimento l’art. 83 del D.lgs. con riferimento ai requisiti di partecipazione.

Ha precisato, infatti, il TAR che il criterio dell’importo totale pagabile di cui all’art. 35 D. Lgs. 50/2016 – che è ispirato al principio di omnicomprensività delle somme contemplate nella legge di gara – è previsto ai soli fini della valutazione del rispetto delle soglie comunitarie.

Con riferimento, invece, ai requisiti di partecipazione, il legislatore ha individuato un differente criterio: tali requisiti, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, devono essere proporzionati all’oggetto dell’appalto, nell’ottica della garanzia della massima partecipazione alla gara e dell’agevolazione dell’accesso alla procedura selettiva per le imprese di ridotte dimensioni. Nell’oggetto dell’appalto ex art. 83, quindi, devono rientrare – ha chiarito il Collegio – “solo le prestazioni che vengono effettivamente aggiudicate, e come tali concretamente commissionate all’operatore privato. È dunque solo ai corrispettivi (a base d’asta) di tali prestazioni che va rapportata l’individuazione dei requisiti di accesso”.

Nel caso di specie, all’atto dell’indizione della gara, l’oggetto dell’appalto era costituito dai soli lavori del primo livello, che costituivano l’unica prestazione che il Comune prevedeva con certezza di affidare, per cui i requisiti di partecipazione erano stati correttamente parametrati dalla stazione appaltante alla base d’asta prevista per tale aggiudicazione. Il TAR ha conseguentemente ritenuto legittima la lex specialis e respinto il ricorso.

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