Con parere n. 4241 del 21.4.2026, il MIT è intervenuto sull’art. 7, comma 2, dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, fornendo indicazioni operative in merito alla tempestività dell’iscrizione delle riserve nell’esecuzione dei contratti pubblici.
La richiesta di parere prende le mosse dalla disposizione secondo cui le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul “primo atto dell’appalto idoneo a riceverle” e, in ogni caso, anche nel registro di contabilità.
Il quesito sottoposto all’Amministrazione si articola in due distinti profili:
In primo luogo, si chiede se tra gli atti anteriori al registro di contabilità – e quindi potenzialmente idonei a ricevere le riserve – possano ricomprendersi i verbali redatti nel corso dell’esecuzione dei lavori, la nota di trasmissione del cronoprogramma e una eventuale comunicazione formale (“nota ad hoc”) con cui l’appaltatore espliciti le proprie contestazioni.
In secondo luogo, si domanda se, in difetto di iscrizione delle riserve su uno di tali atti, la loro successiva iscrizione esclusivamente nel registro di contabilità debba ritenersi intempestiva – e dunque soggetta a decadenza – qualora il danno fosse già percepibile dall’impresa prima della formazione del registro stesso.
Quanto al primo profilo, il MIT ha chiarito che l’art. 7, comma 2, dell’Allegato II.14 non contiene un’elencazione degli “atti idonei” a ricevere le riserve.
Sebbene il registro di contabilità rappresenti la sede naturale per la loro iscrizione, la disposizione consente di ritenere idoneo qualsiasi atto formale che documenti un’interazione tra le parti nella fase esecutiva, purché sia idoneo a rappresentare il fatto pregiudizievole o la disposizione impartita dalla direzione lavori o dalla stazione appaltante, rientri nel flusso procedimentale dell’appalto e consenta di rendere tempestivamente edotta la stazione appaltante della contestazione.
Con riferimento alle comunicazioni formali e al cronoprogramma, il MIT ha precisato che una nota ad hoc non è idonea a sostituire l’obbligo di iscrizione delle riserve negli atti contabili ufficiali, ma può rilevare ai fini dell’adempimento dell’obbligo di tempestiva informazione previsto dal comma 1 art. 7.
Quanto al secondo profilo, il MIT ha evidenziato che, qualora la percezione del fatto pregiudizievole o del danno sia anteriore alla formazione del registro di contabilità, l’appaltatore decade dal diritto di far valere la riserva se non l’abbia iscritta nel primo atto idoneo successivo all’insorgenza del pregiudizio e da lui sottoscritto o ricevuto.
Ne consegue che l’iscrizione effettuata esclusivamente nel registro di contabilità è da considerarsi intempestiva, con conseguente decadenza della pretesa, ove l’impresa abbia già sottoscritto, senza formulare riserve, altri atti idonei relativi al medesimo fatto.
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