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ANAC: Violati i principi di concorrenza e accesso al mercato: stesso operatore dal ’98

ANAC: Violati i principi di concorrenza e accesso al mercato: stesso operatore dal ’98

contratti pubblici

Nella delibera n. 28 del 28 gennaio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha sollevato rilevanti criticità in merito all’affidamento del servizio nazionale di pronto intervento antinquinamento marino da idrocarburi da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per un appalto di 41,8 milioni di euro (valore stimato complessivo oltre 100 milioni).

L’Autorità evidenzia come, dal 1998, il servizio sia stato costantemente affidato al medesimo operatore e come la scelta di strutturare la procedura in un unico lotto nazionale non risulti sorretta da un’adeguata istruttoria e da una motivazione specifica. Tale impostazione, in assenza di puntuale giustificazione tecnico-economica e di un effettivo bilanciamento con l’interesse alla massima apertura del mercato, si pone in potenziale contrasto con i principi eurounitari di accesso al mercato, tutela della concorrenza e favor partecipationis, che impongono, ove possibile, la suddivisione in lotti per garantire la contendibilità dell’affidamento e la partecipazione delle PMI.

Ulteriori profili critici riguardano: a) la modifica del contratto in essere, con l’eliminazione di prestazioni essenziali (pattugliamento continuativo per il marine litter e delle aree offshore) mediante applicazione del “quinto d’obbligo”, in possibile violazione del principio di immodificabilità sostanziale del contratto pubblico; b) carenze nei controlli sull’esecuzione (assenza del Direttore dell’esecuzione, mancata emissione di certificazioni di verifica di conformità, insufficiente documentazione dell’attività di coordinamento operativo).

Il Direttore Generale competente ha 60 giorni per fornire riscontro sulle iniziative che intende adottare. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso, per i profili di competenza, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La vicenda conferma la centralità dell’obbligo motivazionale nella scelta del lotto unico e la necessità di un rigoroso presidio della fase esecutiva, quale presidio sostanziale dei principi di concorrenza e buon andamento.

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