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Quando un concorrente indica nell’offerta un costo della manodopera superiore all’importo stimato dalla stazione appaltante

Quando un concorrente indica nell’offerta un costo della manodopera superiore all’importo stimato dalla stazione appaltante

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato sez. V 9/4/2026 n. 2843 – Nei lavori pubblici, quando un concorrente abbia indicato nell’offerta un costo della manodopera superiore all’importo stimato dalla stazione appaltante, tale dato è di per sé idoneo a escludere la violazione dei minimi salariali previsti dal CCNL di riferimento, rendendo infondate le contestazioni di un concorrente che abbia a sua volta indicato un costo inferiore. Il costo giornaliero unitario riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) rappresenta soltanto una soglia utilizzata per finalità di pianificazione e sicurezza, priva di efficacia cogente, e non può essere utilizzata per calcolare un costo medio orario mediante semplice divisione per il numero di ore giornaliere. Analogamente, il calcolo del costo medio orario ottenuto dividendo il costo complessivo dichiarato per i giorni, le unità medie impiegate e le ore di lavoro giornaliere è metodologicamente erroneo, poiché non tiene conto del diverso trattamento dei singoli lavoratori in ragione di livelli, qualifiche e anzianità di servizio. Nel numero complessivo delle unità lavorative devono essere ricomprese non solo le maestranze direttamente impiegate per la realizzazione delle opere ma anche il personale non computabile nei costi della manodopera (impiegati, ecc.) e il personale terzo (fornitori, trasportatori, subappaltatori).

La pronuncia in commento riguarda una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato nella quale il concorrente secondo classificato aveva impugnato l’aggiudicazione, contestando la presunta incongruità del costo della manodopera indicato dall’aggiudicatario, ritenuto inferiore ai minimi salariali previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Le censure formulate dalla parte appellante si fondano su un ragionamento di tipo meramente aritmetico: il concorrente, partendo dai valori indicati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, aveva tentato di ricavare un presunto costo medio orario della manodopera dividendo il costo complessivo dichiarato dall’aggiudicatario per una serie di parametri (giorni, numero di lavoratori e ore giornaliere), per poi confrontarlo con i minimi salariali.

Il Consiglio di Stato respinge le doglianze e chiarisce che l’aggiudicatario aveva indicato non solo un costo del lavoro superiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ma anche più elevato rispetto a quello del concorrente che proponeva la censura.

Tale elemento viene ritenuto dal Collegio di per sé sufficiente a escludere la violazione dei minimi salariali, evidenziando l’inconsistenza di contestazioni fondate su ricostruzioni meramente aritmetiche e su parametri non correttamente utilizzati.

Il Consiglio di Stato precisa, inoltre, che il valore del costo giornaliero unitario indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento risponde alla propria funzione di parametro organizzativo e di pianificazione della sicurezza, e non ha tuttavia efficacia cogente sul piano economico.

Risulta pertanto errato il calcolo del costo medio orario sostenuto dalla parte appellante, ottenuto mediante la divisione del costo complessivo della manodopera per il numero di giorni, per le unità lavorative medie e per le ore giornaliere.

Un simile procedimento presuppone, infatti, un’astratta uniformità della forza lavoro che non trova riscontro nella realtà dei cantieri, nei quali il costo del lavoro è inevitabilmente differenziato in funzione dei livelli, delle qualifiche e dell’anzianità dei singoli lavoratori.

La riduzione di tale complessità a una media aritmetica finisce dunque per produrre un dato privo di reale significato, non idoneo a dimostrare una effettiva violazione dei minimi salariali.

Ne consegue che tale valore non può essere utilizzato come base per ricostruire un costo medio orario mediante una semplice divisione per il numero di ore lavorative giornaliere.

La pronuncia appare quindi orientata a contrastare approcci eccessivamente meccanici e a riaffermare la necessità di una valutazione sostanziale del costo del lavoro, che tenga conto della complessità dell’organizzazione imprenditoriale e delle dinamiche effettive del cantiere.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice amministrativo respinge le censure relative al costo della manodopera, ritenendole infondate in quanto basate su presupposti tecnici e logici erronei, e conferma la legittimità dell’operato della stazione appaltante sotto tale profilo.

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