Con atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’11 novembre 2025, in risposta ad una richiesta di chiarimenti presentata da un’amministrazione, l’Autorità ha rilevato che in linea generale le stazioni appaltanti possono non procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale in relazione ai subcontratti, in quanto “…per i subcontratti non sono richiesti gli stessi passaggi formali stabiliti per il subappalto”.
Il controllo dei requisiti, infatti, è stabilito espressamente solo per i contratti di subappalto, soggetti a preventiva autorizzazione.
Di contro, l’Autorità ha ritenuto necessaria la verifica allorquando sia previsto il pagamento diretto ai subcontraenti.
Ciò in ragione del principio generale, che deve sempre trovare applicazione, secondo cui un soggetto destinatario di risorse o di finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile.
La verifica, stante l’assenza di preventiva autorizzazione, si ritiene possa essere effettuata prima dell’erogazione dei relativi pagamenti che rimangono, comunque, soggetti alla disciplina di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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