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Consiglio di Stato, sez. V, 28/8/2025 n. 7127 L’assunzione del rischio imprenditoriale da parte del concessionario

Consiglio di Stato, sez. V, 28/8/2025 n. 7127 L’assunzione del rischio imprenditoriale da parte del concessionario

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V, 28/8/2025 n. 7127 L’assunzione del rischio imprenditoriale da parte del concessionario, nonché i limiti entro i quali tale assunzione è ammissibile e non compromette il proficuo svolgimento dell’attività affidata al terzo [la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria: art. 3, comma 1, lett. fff], rappresentano l’oggetto delle valutazioni riservate all’amministrazione concedente, tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato, sez. V, ha chiarito che l’assunzione del rischio imprenditoriale da parte del concessionario e la valutazione dei limiti entro i quali tale rischio è accettabile sono valutazioni tecniche riservate all’amministrazione concedente e, salvo che emergano profili di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, non sono rimessi al sindacato giurisdizionale.

La vicenda trae origine dalla gara bandita dal Comune di Abbasanta per la concessione del Parco archeologico Nuraghe Losa, aggiudicata alla cooperativa  Paleotour e impugnata dall’ATI concorrente la quale chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione ponendo alla base delle sue argomentazioni sia l’inadeguatezza del Piano Economico-Finanziario (PEF) prodotto dall’aggiudicataria sia la presunta erronea valutazione operata dalla Commissione nella determinazione dell’offerta migliore.

La ricorrente sosteneva infatti che il PEF presentato dall’aggiudicataria fosse eccessivamente sintetico, privo di una disamina analitica di costi e ricavi, fondato su annualità giudicate non rappresentative e carente nella valutazione dell’impatto fiscale.

Il Giudice di prime cure aveva respinto il ricorso, e il Consiglio di Stato ha confermato, con la sentenza in commento, tale esito.

La decisione del Collegio si basa su un principio ormai consolidato: il PEF, specialmente in ambito di concessioni, ha la funzione di dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria e l’allocazione dei rischi imprenditoriali ed è oggetto di valutazione tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice soltanto in presenza di manifesta e macroscopica irragionevolezza.

Dunque, un piano economico-finanziario, seppur redatto in forma sintetica, che contenga una rappresentazione delle principali voci di costo e di ricavo e consenta di apprezzare l’equilibrio gestionale e la sostenibilità complessiva dell’iniziativa, può ritenersi idoneo ai fini della valutazione delle offerte.

Nel caso di specie le censure della ricorrente non hanno dimostrato carenze tali da rendere la valutazione amministrativa irrimediabilmente viziata.

Dunque il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando l’aggiudicazione in favore di Paleotour e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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