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Nell’appalto di opere pubbliche, la consegna dell’opera anteriormente al collaudo non integra accettazione definitiva

Nell’appalto di opere pubbliche, la consegna dell’opera anteriormente al collaudo non integra accettazione definitiva

deposito telematico degli atti

Cassazione Civile sez. I, 14/05/2026, n. 14184 – Nell’appalto di opere pubbliche, la consegna dell’opera anteriormente al collaudo non integra accettazione definitiva, che consegue solo al collaudo quale atto formale indispensabile; ne deriva che l’intervenuta consegna non esclude il diritto dell’appaltatore al risarcimento dei danni derivanti dal ritardato collaudo.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una questione particolarmente rilevante nell’ambito degli appalti pubblici: la consegna dell’opera in una fase anteriore al collaudo ed il conseguente diritto dell’appaltatore ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardato collaudo.

Ebbene, nel caso in esame, l’impresa appaltatrice (in liquidazione), incaricata della ristrutturazione di edifici di edilizia popolare, conveniva in giudizio la Committente per il mancato rispetto dei termini per il collaudo e per l’emissione del relativo certificato.

Il Tribunale, in primo grado, accertava l’inadempimento dell’Ente convenuto all’obbligo di tempestiva esecuzione del collaudo, con conseguente condanna dello stesso al pagamento sia di un importo a titolo di interessi per ritardato pagamento della rata di saldo del corrispettivo dell’appalto, sia di un importo a titolo di risarcimento del danno per i maggiori oneri e costi sostenuti a causa del ritardo nel collaudo.

Più nello specifico, il Tribunale poneva a fondamento della propria pronuncia il rilievo secondo cui il ritardo nell’esecuzione del collaudo era incontroverso e documentalmente provato in quanto la Committente non aveva dimostrato l’impossibilità per causa ad essa non imputabile di effettuare il collaudo nel termine semestrale stabilito per contratto e per legge.

La Committente appellava la sentenza del Tribunale: da una parte sosteneva che la cancellazione dell’impresa appaltatrice dal Registro delle imprese intervenuta nel corso del giudizio di primo grado aveva determinato l’estinzione delle pretese da essa azionate, dall’altra parte evidenziava la consegna degli immobili e la loro effettiva occupazione da parte degli utenti ben prima del collaudo.

I Giudici di seconde cure rigettavano l’appello confermando sostanzialmente la pronuncia del Tribunale, in primis osservando come la cancellazione dell’impresa appaltatrice dal Registro delle imprese non determina affatto l’estinzione delle pretese azionate.

Difatti, la Corte di appello ha evidenziato da un lato che  l’estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci, con conseguente applicazione dell’art. 110 c.p.c. e la prosecuzione del processo da parte dei successori universali dell’ente giuridico estinto, dall’altro ha precisato che l’estinzione della pretesa sostanziale – quale eccezione rispetto alla regola generale del passaggio in capo ai soci delle situazioni giuridiche attive – richiede un atto negoziale abdicativo che manifesti in modo inequivoco la volontà di rinunciare al diritto azionato. Circostanza, quest’ultima, non avvenuta nel caso in esame.

In secondo luogo, la Corte d’appello (precisando preliminarmente che secondo il Capitolato speciale d’appalto, il collaudo avrebbe dovuto essere terminato entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori avvenuta  in data 04.08.2005 mentre il certificato di collaudo finale era stato sottoscritto solo in data 28.01.2008) ha condiviso il principio al quale si era già conformato il Tribunale, in forza del quale “in tema di collaudo di opere pubbliche, qualora sia pacifica tra le parti l’avvenuta scadenza dei termini da esso previsti, l’appaltatore deve considerarsi dispensato dalla prova dell’imputabilità del ritardo all’Amministrazione, incombendo a quest’ultima l’onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata dalla condotta dell’impresa”.

Inoltre, ha precisato la Corte, l’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto poneva in capo all’impresa appaltatrice l’obbligo di manutenzione e conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e, di conseguenza, come ormai pacifico in giurisprudenza, l’appaltatore ha diritto di essere compensato per l’attività di vigilanza e custodia dell’opera che si era resa necessaria per ritardo dell’Amministrazione nel procedimento di collaudo.

La Committente ricorreva in Cassazione affidandosi a vari motivi tra i quali quello relativo al quantum del danno poiché, secondo la stessa, alla fine del 2005,  e dunque prima dell’approvazione del collaudo, gli appartamenti oggetto di causa erano già stati occupati dalle famiglie assegnatarie.

Orbene, la Suprema Corte, oltre a ribadire e avvalorare il principio già espresso dalla Corte d’Appello in merito agli effetti della cancellazione dal Registro delle imprese della ditta appaltatrice, hanno richiamato l’art. 1218 c.c. in cui riposa la responsabilità contrattuale sottolineando come lo stesso ponga a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell’impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.

Ebbene, la Committente non aveva fornito alcuna prova contraria in ordine all’imputabilità dell’inadempimento – se non allegando generiche difficoltà connesse alla complessità delle opere appaltate ed alla gran quantità dei documenti consegnati per il collaudo- né aveva dimostrato la causa del ritardo nella  procedura di nomina dei collaudatori. Il tutto, considerando, peraltro, che innanzi la Suprema Corte di Cassazione non è consentito sindacare il merito dei fatti e la loro interpretazione.

I Giudici di legittimità, inoltre, hanno osservato, a fondamento della loro decisione, che sussiste una differenza evidente tra un appalto privato ed un appalto pubblico: nell’appalto pubblico, non opera affatto la presunzione di accettazione di cui all’art. 1665, co. 4 c.c. secondo il quale “se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”.

A differenza degli appalti privati, l’appalto pubblico, infatti, nella fase della consegna dell’opera si caratterizza per tutta una serie di atti, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, destinati a confluire nel collaudo. Ed è solo all’esito del collaudo che prendono corpo e significato l’effetto dell’accettazione dell’opera, l’eventuale decadenza della Committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi e la prescrizione dell’azione volta a far valere la garanzia per tali vizi. Inoltre, proseguono i Giudici “alla consegna dell’opera prima del collaudo non è applicabile neppure la presunzione di accettazione di cui all’art. 1665, comma 4, c.c., giacché, alla stregua della disciplina speciale suddetta, la consegna di un’opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica, quando non è ancora intervenuto il collaudo: costituente, dunque esso solo, l’atto formale indispensabile ai fini dell’accettazione dell’opera stessa da parte della Pubblica Amministrazione, dalla quale il termine suddetto può iniziare a decorrere. D’altra parte, la “consegna”, cui fa riferimento dell’art. 1667 comma 3, per gli effetti ivi previsti, è appunto, la consegna definitiva, che segue all’accettazione dell’opera, o sia ad essa contestuale o che, comunque equivalga ad accettazione implicita, ai sensi dell’art. 1665, comma 4, c.c.”.

Infine, sottolineano i Giudici di legittimità, la Committente, negli appalti pubblici non ha solo il diritto di verificare l’opera compiuta prima di riceverne la consegna ma ha anche il dovere ineludibile di procedere ad una verifica attraverso il collaudo che, oltre ad essere necessario ed obbligatorio, e dunque non rinunziabile, è anche formale: la volontà di accettare l’opera non può risultare “per facta concludentia” ma deve essere sempre espressa e subordinata alla peculiare disciplina pubblicistica.

La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, confermando l’irrilevanza dell’invocata consegna degli immobili alla fine del 2005, in mancanza della consegna definitiva e formale delle opere, anteriormente al collaudo, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

(Valeria Girimonte)

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