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Contratto di avvalimento anche a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico qualora risponda a un interesse dell’ausiliaria

Contratto di avvalimento anche a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico qualora risponda a un interesse dell’ausiliaria

Tar Lazio roma

TAR Lazio Roma sez. I 16/2/2026 n. 2944 – L’art. 104, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici afferma che il contratto di avvalimento possa essere anche a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico qualora risponda a un interesse dell’ausiliaria. -Nella fattispecie- la royalty dello 0,5% è stata ritenuta congrua rispetto alla natura “premiale” dell’avvalimento e alla consolidata collaborazione tra le parti. (Rif.: Articolo 104, comma 1 del dlgs. 36 del 2023)

Il caso in esame trae origine dall’impugnazione di un’aggiudicazione disposta da Roma Capitale  in esito a una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023, avente ad oggetto l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento presso aree verdi pubbliche e scolastiche in consegna al Municipio.

La seconda classificata ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio deducendo plurimi profili di illegittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione in favore dell’operatore risultato primo in graduatoria.

In particolare, deduceva con un motivo di ricorso l’invalidità del contratto di avvalimento e il difetto di onerosità dell’impegno assunto dall’ausiliaria, sul presupposto che la previsione di una royalty dello 0,5% sull’importo dei lavori riconducibili alla categoria avvalsa (al netto del ribasso) sarebbe stata meramente apparente e, in ogni caso, non idonea a dimostrare la serietà dell’impegno assunto dall’ausiliaria.

Il Collegio ha respinto la doglianza, richiamando il principio secondo cui l’art. 104, comma 1, del d.lgs. 36/2023 consente che il contratto di avvalimento sia anche a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico, purché risponda a un interesse dell’ausiliaria.

Muovendo da tale premessa, il TAR ha chiarito che la verifica dell’onerosità non può ridursi a un giudizio meramente “quantitativo” sull’entità del corrispettivo, ma deve essere condotta in relazione alla funzione economica dell’operazione e all’interesse concreto dell’ausiliaria.

In quest’ottica, la previsione di una royalty dello 0,5% è stata ritenuta congrua, in quanto coerente con la natura “premiale” dell’avvalimento e con la collaborazione consolidata tra le parti.

Tale conclusione è stata ulteriormente rafforzata dalla considerazione che il contratto risultava puntuale nella descrizione delle utilità messe a disposizione, così da rendere verificabile l’effettivo apporto dell’ausiliaria in fase esecutiva.

Pertanto, il ricorso è stato respinto e l’aggiudicazione confermata.

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