Con la sentenza n. 7351 del 17.9.2025, di seguito indicata, la Sezione V del Consiglio di Stato ha offerto un importante contributo interpretativo sul divieto di partecipazione a più lotti, chiarendo come distinguere un legittimo accordo di collaborazione commerciale da una situazione di collegamento sostanziale che, integrando un “unico centro decisionale”, violerebbe la lex specialis e i principi di concorrenza.
La pronuncia si distingue per un approccio pragmatico, che guarda alla sostanza dei rapporti societari senza lasciarsi fuorviare da elementi indiziari non conclusivi, come la mera identità delle offerte tecniche.
Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello, fonda la sua decisione su una rigorosa distinzione tra le diverse forme di collaborazione tra imprese, tracciando un confine netto tra ciò che è lecito e ciò che è vietato.
Il divieto di partecipazione a più lotti, per quanto ampio nella sua formulazione, non può essere esteso per analogia a fattispecie non espressamente contemplate, come un accordo di partnership.
Al contrario, le clausole che comportano l’esclusione dalla gara devono essere interpretate in modo restrittivo.
La pronuncia del Consiglio di Stato ha il pregio di ancorare la valutazione sui collegamenti tra imprese a criteri giuridici ed economici solidi, evitando di cadere in “presunzioni di colpevolezza” basate su elementi ambigui.
La sentenza tutela la libertà di collaborazione commerciale tra le imprese, chiarendo che una partnership non può essere equiparata a un’operazione di fusione sostanziale.
Al contempo, riafferma che il divieto di partecipazione multipla serve a prevenire l’accentramento di commesse in capo a un unico operatore economico reale, ma non può essere utilizzato per sanzionare legittime sinergie industriali che lasciano inalterata l’autonomia dei singoli concorrenti.
Per maggiori approfondimenti si invita alla lettura della seguente sentenza



