ANAC: illegittima la lex specialis, che, nelle procedure di affidamento in concessione mediante finanza di progetto, preveda un punteggio pari a zero per l’offerta economica
Pronunciandosi sulla legittimità di un bando di una gara indetta per l’affidamento in concessione mediante finanza di progetto, con parere di precontenzioso n. 374/2025, l’ANAC ha ritenuto illegittima la clausola della lex specialis che attribuisce un punteggio pari a zero all’offerta economica.
In particolare, secondo l’Autorità, al fatto che la finanza di progetto implichi “l’operazione di finanziamento di una attività economica idonea ad assicurare all’operatore il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti e a rappresentare una fonte di reddito” consegue inevitabilmente che “non si può prescindere dalla valutazione di adeguatezza, coerenza e sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta, sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione e di gestione” e, che, pertanto, vi è “la necessità che tale valutazione non sia fine a stessa, ovvero sterilizzata dalla impossibilità di attribuire un punteggio alla componente economica dell’offerta (sebbene secondo una percentuale individuata discrezionalmente dall’ente concedente)”.
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