Con il parere n. 3838 emesso il giorno 11 dicembre 2025 il MIT ricorda che “il principio di rotazione risponde all’esigenza di garantire un’equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione nelle procedure di affidamento diretto e nelle procedure negoziate con restrizione del numero degli operatori economici da invitare” e, pertanto, il precedente affidamento di un contratto entro la soglia dei 5.000 non precluderebbe a priori l’opportunità per l’operatore economico uscente di essere selezionato per il successivo affidamento di un contratto rientrante nella medesima categoria merceologica di importo superiore alla predetta soglia, essendo rimessa la valutazione all’attenta analisi delle circostanze del caso concreto.
La possibilità di avvalersi della deroga all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro di cui all’art. 49, comma 6 del d. lgs. 36/2023, al fine di semplificare e velocizzare le procedure, deve essere valutata tenendo conto, come evidenziato nel precedente parere del MIT n. 2145, che anche per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 Euro, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all’art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 14. In particolare, “un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino” e “la reiterazione dell’affidamento avente ad oggetto uno stesso servizio ad un medesimo operatore economico per importi modesti non può trovare giustificazione se imputabile ad una carente programmazione dei fabbisogni della stazione appaltante”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, il MIT invita pertanto a valutare se, la deroga al principio di rotazione possa trovare applicazione nel caso concreto.
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