Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia Sezione giurisdizionale 1/9/2025 n. 690 Nelle procedure di gara suddivise in più lotti, ogni lotto costituisce una procedura autonoma e indipendente. Pertanto, un’affermazione generica circa l’incongruità di un’offerta per un lotto, basata sull’accertata anomalia della medesima offerta in altri lotti della stessa gara, non è sufficiente. Un ricorso che si limiti a un tale assunto viola il principio di specificità dei motivi (ex art. 40, comma 1, lett. d, c.p.a.) e non può essere accolto. L’onere della prova grava sempre sul ricorrente, che deve dimostrare in modo puntuale le ragioni dell’incongruità dell’offerta avversaria per ogni lotto contestato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, con pronuncia del 1.9.2025 n. 690, ha rigettato l’appello proposto da un operatore economico, classificatosi al terzo posto in una procedura di evidenza pubblica divisa in lotti, per la riforma della sentenza 3506/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sulla base dell’asserita insostenibilità ed incongruità delle offerte concorrenti per sottostima dei costi del personale.
Nel ricorso per l’annullamento degli atti di gara, infatti, la Società aveva sostenuto che la posizione della seconda classificata nel lotto 4 fosse “meramente virtuale”, limitandosi a dedurre che il costo della manodopera indicato nella relativa offerta, rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante, si caratterizzava per una percentuale di scostamento superiore a quella che aveva causato l’esclusione delle offerte della medesima concorrente dai lotti 1 e 3 della stessa procedura.
Il Giudice di primo grado ha rigettato l’impugnazione, anche sulla base dei principi fissati dalla decisione n. 8/2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, osservando che parte ricorrente aveva fatto valere in giudizio il solo interesse all’aggiudicazione del lotto in parola, ma non aveva formulato al riguardo della seconda graduata specifici motivi di ricorso, essendosi limitata, appunto, solo ad evidenziare genericamente l’esclusione dell’offerta concorrente dai lotti 1 e 3 della stessa gara per anomalo ribasso dei costi della manodopera.
L’appellante chiedeva, dunque, la riforma della sentenza di primo grado in quanto l’accertata sottostima in procedure inerenti altri lotti dovrebbe integrare quel principio di prova minimo richiesto dalla giurisprudenza per fondare un ricorso.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, confermando la decisione del Tar, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell’ambito di un ricorso avverso una procedura di gara, la critica circa l’incongruità di un’offerta deve essere articolata puntualmente, pena l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a. che sancisce la inammissibilità dei motivi privi di specificità.
L’interesse a ricorrere, infatti, richiede non solo una lesione concreta della posizione giuridica del ricorrente di fatto, ma soprattutto che tale lesione sia fatta valere attraverso motivi specifici (art. 40, c. 1, lett. d) c.p.a.) inseriti nell’atto introduttivo.
L’affermazione circa l’incongruità dell’offerta di altro concorrente, dunque, va sostenuta “dall’articolazione dei passaggi argomentativi posti a fondamento della critica, che non possono essere sostituiti dal rinvio ad altro documento, pena la violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), Cod. proc. amm. (“Il ricorso deve contenere distintamente: […] d) i motivi specifici su cui si fonda […]”), con conseguente inammissibilità della censura a termini del comma 2 dello stesso articolo, secondo cui “I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili” (Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 2725, che richiama V, 21 febbraio 2020, n. 1322, IV, 25 ottobre 2019, n. 7275, 12 luglio 2019, n. 4903, V, 20 luglio 2016, n. 3280)”.
In altri termini l’art. 40, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 104/2010 impone che, nel caso di specie, la censura sull’incongruità dell’offerta per poter essere valutata nel merito contenga “la specificazione delle voci di costo erroneamente calcolate e l’illustrazione delle sottese ragioni, in assolvimento di un onere proprio del soggetto che agisce nel giudizio amministrativo”, non potendo ritenersi assolto detto onere mediante il mero richiamo a pregresse valutazioni amministrative, ancorché formate nell’ambito di altri lotti della stessa procedura evidenziale.
Invero, una siffatta tipologia di procedura, pur se disciplinata dalla stessa lex specialis, si compone di tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti, con la conseguenza che nessuna gara subisce interferenze per effetto delle vicende delle procedure che attengono agli altri lotti (Cons. Stato, III, 31 dicembre 2021, n. 8749; 18 maggio 2020, n. 3135; V, 12 febbraio 2020, n. 1070).



