Cancrini e Partners

Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del D.L. n. 36/2022 (c.d. decreto PNRR-bis)

Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del D.L. n. 36/2022 (c.d. decreto PNRR-bis)

Decreto Sostegni-ter

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.150 del 29-06-2022 è stata pubblicata la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 76 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, c.d. “decreto PNRR-bis”, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tra le varie novità introdotte, si segnala all’art. 35, la previsione di un nuovo comma 1-bis, relativo alla previsione di nuovi limiti ai compensi per i componenti del collegio consultivo tecnico, mediante modifica al comma 7-bis dell’art. 6 del d.l. n. 76/2020 (introdotto inizialmente dall’art. 6-quater della legge n. 233 del 2021). A tal proposito, si specifica che i predetti benefici, derivanti dal possesso della certificazione di parità di genere, operano per tutti gli appalti e non solo quelli finanziati dal PNRR-PNC (ove sono previsti ulteriori criteri premiali accanto agli obblighi derivanti dalla clausola sulla parità di genere di cui all’art. 47, comma 4, d.l. 77/2021).

In tema di modifiche contrattuali, inoltre, all’art. 7 del d.l. n. 36/2022 sono stati aggiunti i commi 2-ter e 2-quater, ai sensi dei quali tra le circostanze impreviste e imprevedibili di cui all’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono previste anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. In tal senso, il comma successivo precisa che in tali ipotesi, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, fermo restando il rispetto della natura del contratto e la funzionalità dell’opera.

La legge di conversione ha introdotto, inoltre, l’art. 18-bis, il quale al comma 3, prevede che: “Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  di importo superiore a 10 milioni di euro, da  calcolare  ai  sensi  del medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio  dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all’allocazione dei  rischi  e  alla  contabilizzazione (…)”.

Peraltro, all’art. 32, comma 1, è stata inserita anche la lettera c-quater), in base alla quale i contratti e le concessioni di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 50/2016 sono integralmente esclusi dall’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura.

Per una lettura integrale del testo, si rimanda al seguente link

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