Con la delibera n. 430 del 5 novembre 2025 l’ANAC ha adottato un parere ex art. 220, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023, con il quale ha ritenuto illegittimo – con effetto caducante dell’intera procedura di gara – il bando di una gara pubblica nella parte in cui ha previsto, quale requisito di capacità economica aggiuntivo rispetto alle certificazioni SOA per gli importi stabiliti, un fatturato maturato nei migliori tre anni del quinquennio precedente almeno pari a cinque milioni di euro.
In particolare, l’ANAC, ribadendo il principio già dalla stessa precedentemente affermato in base al quale “l’attestazione SOA assolve alla funzione di dimostrare il possesso delle capacità economiche e tecniche necessarie all’esecuzione dell’opera, con la conseguenza che le Stazioni appaltanti non possono richiedere requisiti ulteriori (ad esempio fatturato e lavori analoghi)” (cfr. Parere di Precontenzioso n. 28 del 30 gennaio 2025) ha ritenuto che “l’introduzione di un requisito ulteriore, oltre a porsi in contrasto con le norme prima citate, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l’aumento delle condizioni di partecipazione riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione”.
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