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Omessa allegazione della relazione illustrativa sugli impegni per la stabilità occupazionale, parità di genere e applicazione del CCNL

Omessa allegazione della relazione illustrativa sugli impegni per la stabilità occupazionale, parità di genere e applicazione del CCNL

TAR Sicilia

TAR Sicilia Catania sez. II 9/10/2025 n. 2885 – L’omessa allegazione della relazione illustrativa sugli impegni per la stabilità occupazionale, parità di genere e applicazione del CCNL, richiesta dall’art. 102 del D.Lgs. 36/2023, costituisce una carenza di natura formale e non un’omissione relativa a un elemento essenziale dell’offerta. Di conseguenza, specialmente in assenza di un’espressa clausola di esclusione nella lex specialis, tale mancanza non può determinare l’esclusione automatica dell’operatore economico. La stazione appaltante ha il potere/dovere di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Codice per richiedere l’integrazione o la produzione del documento

L’omessa allegazione della relazione illustrativa sugli impegni per la stabilità occupazionale, parità di genere e applicazione del CCNL, richiesta dall’art. 102 del D.Lgs. 36/2023, costituisce una carenza di natura formale e non un’omissione relativa a un elemento essenziale dell’offerta.

Di conseguenza, specialmente in assenza di un’espressa clausola di esclusione nella lex specialis, tale mancanza non può determinare l’esclusione automatica dell’operatore economico.

La stazione appaltante ha il potere-dovere di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Codice per richiedere l’integrazione o la produzione del documento.

La sentenza in commento trae origine dal ricorso presentato da Selcom S.p.A. avverso il provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione Appaltante nell’ambito della procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle infrastrutture di security del Porto di Reggio Calabria.

In particolare, la ricorrente è stata esclusa per la mancata allegazione della relazione illustrativa prevista dall’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, così come richiesto dall’art. 18.2 del disciplinare di gara.

La Committente ha ritenuto tale omissione non sanabile, trattandosi – a suo avviso – di carenza concernente un elemento essenziale dell’offerta, non suscettibile di integrazione postuma ai sensi dell’art. 101 del Codice.

Il Collegio, con decisione assunta in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure dedotte in ordine alla violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, di proporzionalità e di favor partecipationis.

Sotto il profilo sostanziale, il Collegio ha rilevato come l’assunzione degli obblighi previsti dall’art. 102 risultasse comunque dalla documentazione già prodotta da Selcom, avendo questa fornito puntuali elementi idonei a dimostrare, per un verso, l’inapplicabilità dell’obbligo di dichiarazione relativo alla stabilità occupazionale (in assenza di personale da riassorbire) e, per altro verso, il rispetto dei requisiti concernenti l’applicazione del CCNL e la promozione delle pari opportunità, mediante allegazione di documentazione societaria, rapporti sul personale e certificazioni ISO.

Invero, l’omessa allegazione della relazione richiesta, pur configurando una carenza formale, non ha inciso sulla completezza sostanziale dell’offerta.

In tale contesto, secondo il TAR, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di omissione riferibile a obblighi dichiarativi strumentali alla verifica del rispetto di principi e politiche pubbliche.

Pertanto, il TAR, definitivamente pronunciandosi, ha annullato il provvedimento impugnato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di riammettere la ricorrente alla procedura e di riformulare la graduatoria, tenendo conto della documentazione già prodotta.

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