Cancrini e Partners

Tar Liguria, 24.06.2020, n. 594

Tar Liguria, 24.06.2020, n. 594

TAR LIGURIA

Il TAR Liguria ha ritenuto che, secondo le previsioni del disciplinare, la sanzione dell’esclusione dalla gara consegue soltanto alla mancata effettuazione del sopralluogo assistito obbligatorio e non anche all’omessa allegazione della qualità di delegato delle mandanti in capo al soggetto incaricato di tale adempimento.

Nel caso esaminato dal TAR, le deleghe sono state prodotte agli atti del giudizio e, anche se non si trattava di documenti aventi data certa, non vi era ragione per dubitare della loro autenticità: l’omessa menzione nel verbale risulterebbe addebitabile, quindi, al soggetto che lo ha redatto utilizzando un modulo predisposto nel quale, appunto, non figurava alcuno spazio per l’indicazione di eventuali deleghe.

Prosegue il TAR che nella sottoscrizione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 21 del disciplinare di gara, i legali rappresentanti delle mandanti del raggruppamento aggiudicatario hanno dichiarato, tra l’altro, di “aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori” .

Quanto sopra, a parere del collegio, è da considerarsi sufficiente a garantire l’avvenuta realizzazione delle finalità cui era preordinato l’obbligo di sopralluogo, vale a dire la presentazione di un’offerta consapevole e aderente alle specificità dell’appalto.

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