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Corte d’Appello di L’Aquila R.G. n. 829/2024: Forma scritta ad substantiam, nessuna incompatibilità con il diritto europeo

Corte d’Appello di L’Aquila R.G. n. 829/2024: Forma scritta ad substantiam, nessuna incompatibilità con il diritto europeo

Forma scritta ad substantiam corte appello l'aquila

La Corte di Appello dell’Aquila afferma che il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di appalto pubblico non si pone in contrasto con la direttiva europea sul contrasto al ritardo dei pagamenti. Ciò in quanto tale direttiva opera con riferimento alle conseguenze di accordi commerciali validamente intervenuti secondo il diritto nazionale, senza nulla invece prevedere sul regime nazionale della loro conclusione.

La Corte ha chiarito che le ASL agiscono con autonomia imprenditoriale, godendo della qualifica di enti pubblici economici.

Tale qualificazione non può che comportare l’ineludibile assoggettamento dell’attività contrattuale delle ASL alla disciplina codicistica che impone, per la stipula dei contratti, il ricorso alla forma scritta ad substantiam.

La ratio di tale requisito, spiegano i giudici, non è un mero formalismo, ma una garanzia essenziale di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.

La forma scritta consente infatti di identificare con certezza il contenuto dell’accordo, l’oggetto della prestazione, le condizioni economiche e, soprattutto, di verificare la sussistenza della necessaria copertura finanziaria, assoggettando l’atto al sistema di controlli previsto.

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