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La clausola della lex specialis, recepita nel contratto, che obbliga l’appaltatore a proseguire il servizio

La clausola della lex specialis, recepita nel contratto, che obbliga l’appaltatore a proseguire il servizio

tar Emilia Romagna

TAR Veneto, Sez. III, 13 luglio 2026, n. 1546 – La clausola della lex specialis, recepita nel contratto, che obbliga l’appaltatore a proseguire il servizio, su richiesta dell’Amministrazione e per un periodo predeterminato non superiore a sei mesi, alle medesime condizioni, integra un’opzione di proroga contrattuale — e non una proroga tecnica in senso proprio — allorché sia stata prevista ab initio negli atti di gara e autonomamente quantificata nel valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. La controversia relativa all’attivazione di tale opzione, integrando l’esercizio di un diritto potestativo nella fase esecutiva del contratto e non di un potere pubblicistico nella fase dell’evidenza pubblica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

La sentenza trae origine dall’impugnazione, proposta dalla società ricorrente in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, della deliberazione con la quale un Ente aveva disposto, in dichiarata attuazione di apposita clausola della lex specialis e del contratto, la prosecuzione per un ulteriore semestre del contratto regionale centralizzato di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, aggiudicato all’esito di una procedura di gara centralizzata indetta dal soggetto aggregatore regionale.

In particolare, la ricorrente sosteneva che la prosecuzione del rapporto integrasse una proroga tecnica, disposta in assenza dei relativi presupposti normativi – ossia della previa indizione della nuova procedura di gara, non essendo sufficienti a tal fine la sola progettazione della futura gara e la nomina del gruppo tecnico – e chiedeva l’annullamento della delibera al fine di sottrarsi all’obbligo di proseguire il servizio alle condizioni economiche originarie, divenute non più remunerative a causa dell’incremento dei costi delle materie prime.

L’Ente resistente, a sua volta, eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che la deliberazione impugnata costituisse esercizio di una facoltà negoziale espressamente prevista dalla lex specialis e dal contratto e afferente alla fase di esecuzione del rapporto, e, pertanto, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Il TAR ha accolto tale eccezione, muovendo dalla distinzione tra l’opzione di proroga contrattuale e la proroga tecnica in senso proprio.

Nello specifico, il Collegio ha osservato che l’opzione di proroga trova la propria legittimazione in una clausola inserita ab initio nei documenti di gara e nel contratto, deve essere previamente contemplata dalla lex specialis e valorizzata economicamente sin dall’indizione della gara, costituendo una circostanza di tipo negoziale individuata sin dall’origine tra amministrazione e operatore economico.

Di contro, la proroga tecnica sussiste quando l’Amministrazione decide di prolungare il contratto solo in un secondo momento, senza che tale possibilità fosse prevista negli atti di gara, per far fronte a eventi imprevedibili a essa non imputabili e al solo scopo di garantire la continuità del servizio in attesa che si concluda la nuova gara: si tratta, quindi, dell’esercizio di un potere amministrativo.

Muovendo da tale distinzione, dunque, il TAR ha rilevato che la clausola azionata dall’Ente presentava tutti gli elementi tipici dell’opzione contrattuale: essa era stata espressamente prevista nella lex specialis; il relativo valore economico era stato quantificato e computato ai fini della determinazione del valore complessivo dell’appalto; e la previsione attribuiva all’amministrazione un vero e proprio diritto potestativo all’attivazione della proroga, cui corrispondeva una situazione di soggezione dell’aggiudicatario, tenuto a proseguire l’esecuzione del servizio alle condizioni già accettate in sede di gara.

Da tale qualificazione discende il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non trattandosi di una nuova procedura di affidamento, ma dell’esercizio di un diritto potestativo nella fase di esecuzione del contratto.

Il TAR ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

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