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Incidenza delle tabelle ministeriali (nonché dei relativi aumenti salariali) intervenute successivamente alla data di indizione della gara

Incidenza delle tabelle ministeriali (nonché dei relativi aumenti salariali) intervenute successivamente alla data di indizione della gara

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. VII, 20 aprile 2026, n. 3091 – La settima Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sul controverso tema dell’incidenza delle tabelle ministeriali (nonché dei relativi aumenti salariali) intervenute successivamente alla data di indizione della gara, rispetto alla lex specialis e alla formulazione delle offerte da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura.

Con la sentenza in commento, la settima Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sul controverso tema dell’incidenza delle tabelle ministeriali  (nonché dei relativi aumenti salariali) intervenute successivamente alla data di indizione della gara, rispetto alla lex specialis e alla formulazione delle offerte da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura.

Il ricorrente ha appellato la sentenza n. 762/2025, con cui il TAR Venezia ha respinto le doglianze precedentemente formulate, con cui si lamentava l’illegittimità della lettera di invito per incapienza dell’importo posto a base d’asta, ritenuto dal ricorrente del tutto incongruo poiché non considerava i successivi aumenti salariali e che non consentiva di formulare un’offerta seria e sostenibile; parallelamente, veniva impugnato altresì l’esito della gara, sulla scorta della conseguente insostenibilità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto il ricorso parzialmente inammissibile, dato che il ricorrente, non avendo partecipato alla procedura, non era legittimato ad impugnare il provvedimento di aggiudicazione.

Sebbene, l’antieconomicità della base d’asta e correlativa impossibilità di formulare un’offerta legittimino l’operatore del settore ad impugnare gli atti di procedure di affidamento senza la necessità di parteciparvi, al contrario le censure intese a sostenere l’antieconomicità dell’offerta selezionata esigono la partecipazione. Difatti, il titolo di legittimazione ad agire fatto valere su tale ultimo punto non è più quello dell’operatore economico di settore, ma quello dell’offerente leso nel suo interesse legittimo ad aggiudicarsi l’appalto, il quale rimane circoscritto agli operatori economici partecipanti alla gara.

In secondo luogo, il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso, tenuto conto, innanzitutto, del cospicuo numero di partecipati registrato (almeno dieci), considerato un indice della congruità dell’importo posto a base di gara.

Inoltre, l’infondatezza delle censure deriva dal fatto che  l’incremento salariare contenuto in tabelle successive all’indizione della gara, e per questo non conteggiato nell’importo a base d’asta, non rende illegittima la procedura, posto che deve essere gestito “attraverso le variabili date, a priori, dalle economie eventualmente ritraibili dalle migliorie offerte in gara dai concorrenti, se ed in quanto idonee a realizzare efficienze gestionali in generare recuperi di spese utili a modulare diversamente le voci di costo di produzione del servizio, in coerenza con la funzione tipica della procedura di affidamento di stimolare la competizione di offerte migliorative; o a posteriori dall’applicazione dei meccanismi legali o convenzionali di adeguamento del corrispettivo, come statuito dalla sentenza di primo grado. Ogni questione sul punto è dunque destinata comunque a concentrarsi sui distinti versanti della verifica dell’anomalia dell’offerta o della fase esecutiva dell’appalto, e non già nella determinazione della base d’asta, il cui paradigma normativo rimane circoscritto dal sopra citato art. 41, commi 13 e 14, del codice dei contratti pubblici”.

Sembrerebbe, dunque, che il Collegio ammetta che tale disallineamento possa essere gestito in fase successiva all’aggiudicazione, tramite il meccanismo revisionale di cui all’art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Ciononostante, tali conclusioni sembrano contrastare con l’orientamento recentemente espresso dalla Quinta Sezione, secondo cui già in fase di offerta, l’operatore economico deve considerare tutti i costi necessari per remunerare la manodopera, ivi inclusi gli aumenti salariali e gli scatti di anzianità già noti al momento dell’offerta medesima, ancorché applicati in un momento successivo alla gara, previsti dal contratto collettivo applicato.

Pertanto “il meccanismo revisionale ex art. 60, D.Lgs. n. 36/2023 non opera automaticamente ad ogni scatto salariale previsto dai contratti collettivi, pena la trasformazione della revisione prezzi in una sorta di indicizzazione, ma è attivabile al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non determinando l’inserimento di un diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale in favore dell’operatore economico”, sicché “Non è ammissibile l’equiparazione del costo della manodopera, a cui il legislatore ha riservato una disciplina ad hoc, ad altre differenti componenti dell’offerta, anche perché tale assimilazione provocherebbe l’alterazione dell’equilibrio complessivo dell’offerta presentata dall’operatore economico, con ripercussioni sulla valutazione attuata dalla Stazione Appaltante” (Consiglio St. sez. V, 5.05.2026 n. 3476; Cons. St., sez. V, 25 luglio 2025 n. 6638).

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