Corte d’Appello di Catania, Sez. I Civile, sent. del 11 maggio 2026 n.662 – Il mancato collaudo tecnico-amministrativo protrattosi per oltre otto anni dall’ultimazione dei lavori, in violazione del termine previsto dal capitolato speciale e dalla legge, integra un inadempimento grave della stazione appaltante ai sensi dell’art. 1455 c.c., «già in considerazione del carattere essenziale del collaudo nell’esecuzione del contratto di appalto». Il direttore dei lavori che ometta di predisporre il conto finale e la relazione necessari per il collaudo tecnico-amministrativo è inadempiente all’incarico ricevuto ed è tenuto a manlevare la stazione appaltante «delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal suo comportamento inadempiente agli obblighi nascenti dall’incarico di direzione dei lavori». Tuttavia, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, la manleva non può estendersi al saldo finale dei lavori, «trattandosi di somme che il committente avrebbe comunque dovuto corrispondere, seppure a titolo di corrispettivo, anche ove il DL avesse adempiuto ai propri obblighi, consentendo di effettuare il collaudo». Il direttore dei lavori risponde invece degli interessi maturati sulle somme dovute, quale danno derivante causalmente dalla propria condotta inadempiente
La vicenda in esame trae origine dall’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva rigettato le domande formulate da un’impresa appaltatrice nei confronti del Comune di Fiumefreddo di Sicilia in relazione ad un appalto per lavori di adeguamento normativo di un edificio scolastico.
L’impresa ha esposto di essersi aggiudicata l’appalto nel 2006, di avere ultimato i lavori nel mese di ottobre 2009 e di avere ottenuto il verbale di ultimazione delle opere.
Nonostante i ripetuti solleciti, il Comune non ha però provveduto all’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo né all’approvazione della contabilità finale, con conseguente mancato pagamento della rata di saldo e impossibilità di definire il rapporto contrattuale.
L’appaltatore ha quindi chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante, il pagamento delle somme residue e il risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio il Comune ha chiamato in causa il direttore dei lavori e il collaudatore, chiedendo di essere manlevato dalle eventuali conseguenze economiche della controversia. Dall’istruttoria è emerso che il collaudo statico era stato regolarmente eseguito, mentre il collaudo tecnico-amministrativo non era mai stato completato poiché il direttore dei lavori non aveva predisposto il conto finale e la relazione previsti dall’art. 173 del D.P.R. n. 554/1999, documentazione indispensabile per consentire al collaudatore di svolgere il proprio incarico.
In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha ritenuto che il mancato collaudo, protrattosi per molti anni oltre i termini previsti dal capitolato e dalla normativa di settore, integrasse un grave inadempimento della stazione appaltante e ha pertanto dichiarato la risoluzione del contratto.
La Corte ha inoltre riconosciuto all’impresa il diritto a conseguire il saldo finale dei lavori, quantificato in euro 8.253,02 oltre IVA e interessi legali.
Con riferimento ai rapporti interni tra Comune e direttore dei lavori, il Collegio ha affermato che quest’ultimo, avendo omesso di predisporre gli atti necessari al collaudo, è risultato inadempiente agli obblighi derivanti dall’incarico professionale ricevuto ed è pertanto tenuto a manlevare la stazione appaltante delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla propria condotta.
La Corte ha tuttavia precisato che tale obbligo di manleva non può estendersi alle somme dovute all’appaltatore a titolo di saldo finale dei lavori.
Applicando il principio della compensatio lucri cum damno, il Collegio ha osservato che tali importi sarebbero stati comunque dovuti dal Comune quale corrispettivo dell’opera eseguita anche nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi, consentendo il regolare svolgimento del collaudo.
Diversamente, il direttore dei lavori è stato ritenuto responsabile degli interessi maturati sul credito dell’appaltatore, trattandosi del danno direttamente conseguente al ritardo causato dalla propria condotta omissiva e, quindi, dell’unica voce effettivamente riconducibile sotto il profilo causale all’inadempimento professionale.
La Corte di appello, definitivamente pronunciandosi, ha accolto parzialmente l’appello principale, dichiarando la risoluzione del contratto di appalto e condannando il Comune al pagamento del saldo finale dei lavori e dei relativi interessi; ha rigettato l’appello incidentale e ha accolto la domanda di manleva nei confronti del direttore dei lavori limitatamente agli interessi maturati sul credito dell’appaltatore, escludendo invece dalla manleva l’importo dovuto a titolo di saldo finale dei lavori.



